Cassazione Civile, Ordinanza n. 24300/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da una divisione ereditaria tra fratelli conseguente alla successione ab intestato del genitore. Nel giudizio di primo grado il tribunale aveva dapprima adottato una pronuncia che risolveva questioni sulla composizione dell’asse ereditario e sulle quote, in particolare considerando, ai fini della divisione, anche fabbricati costruiti su un terreno donato in quota indivisa a una delle coeredi; successivamente aveva emesso la sentenza definitiva di attribuzione dei beni. La coerede soccombente ha impugnato entrambe le decisioni, ma la corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello contro la prima pronuncia ritenendola definitiva e ha rigettato l’appello contro la seconda, reputando congrua la motivazione del tribunale e l’adesione alla consulenza tecnica. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 279, comma 2, 340, comma 1, e 327, comma 1, c.p.c., sostenendo che la prima sentenza del tribunale era in realtà non definitiva, perché aveva deciso soltanto su questioni preliminari interne alla divisione, lasciando impregiudicato il compimento delle operazioni divisionali; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza d’appello per carenza di motivazione, perché la corte territoriale avrebbe respinto le censure con una generica adesione alla decisione di primo grado senza esaminare i motivi di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello aveva ritenuto inammissibile l’appello contro la prima pronuncia del tribunale e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione perché decida nuovamente sull’appello. La Cassazione ha ritenuto errata la qualificazione come definitiva della sentenza di primo grado: nel giudizio divisorio le decisioni che risolvono questioni incidenti sulla composizione della massa o sui beni da includere nell’asse restano normalmente non definitive, essendo definitive solo la sentenza che chiude integralmente la divisione formando i lotti e sciogliendo la comunione. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito/inammissibile perché diretto contro la sentenza definitiva, rimasta caducata per l’effetto della cassazione della statuizione pregiudiziale sull’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza non definitiva. Le spese di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Nel giudizio divisorio la natura definitiva o non definitiva della pronuncia va desunta dal contenuto intrinseco e dagli indici formali della decisione; una pronuncia che non esaurisce la divisione e rinvia le operazioni successive è normalmente non definitiva.
La riserva di impugnazione e la sua ammissibilità dipendono dalla corretta qualificazione della sentenza come non definitiva; un errore in tale qualificazione non può comprimere il diritto di impugnare.
Il termine per impugnare rileva solo se la sentenza sia effettivamente definitiva; nel caso di sentenza non definitiva opera il diverso regime impugnatorio previsto per le decisioni parziali.
Nel procedimento di divisione le sentenze anteriori alla formazione definitiva dei lotti sono normalmente non definitive; è definitiva solo la pronuncia che completa la formazione dei lotti, anche se demanda al prosieguo operazioni accessorie come il sorteggio.
Massime di principio
- Nel giudizio divisorio il processo è unitario, anche se articolato in più fasi: le decisioni rese nel corso del procedimento sono in linea di principio non definitive, salvo la sentenza finale che forma definitivamente i lotti e scioglie la comunione.
- La natura definitiva o non definitiva di una sentenza va accertata avendo riguardo al suo contenuto intrinseco e agli indici formali della decisione, come l’eventuale separazione della causa, la liquidazione delle spese e il rinvio ad altre attività processuali.
- Le sentenze che decidono questioni incidenti sulla massa ereditaria, sui beni da includere nell’asse o su profili collegati alla collazione non esauriscono la materia del contendere e, se inserite nel procedimento divisorio, conservano di regola natura non definitiva.
- Se la qualificazione della pronuncia come definitiva o non definitiva è ambiguamente contradetta dal suo contenuto, deve privilegarsi un’interpretazione che non comprima il diritto di impugnazione e consenta la tutela del gravame proposto in concreto.
- La cassazione della statuizione pregiudiziale che ha dichiarato inammissibile l’appello contro una sentenza non definitiva travolge, per il nesso di pregiudizialità, anche la decisione successiva resa sull’appello contro la sentenza definitiva.
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