Cassazione Penale, Ordinanza n. 03949/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per truffa e sul diniego delle attenuanti generiche è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha censurato la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità ex art. 640 c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità del ragionamento decisorio; la Corte di cassazione ha rilevato però che la censura era una mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello e già disattesi, quindi non specifica e solo apparente. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione di merito valorizzava il comportamento seriale dell'imputato, dedito a truffe dello stesso tipo, e i numerosi precedenti penali, e che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti, essendo sufficiente richiamare quelli decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del fatto contestato, ossia la truffa oggetto di conferma in appello e di censura in cassazione.
Richiamato implicitamente quale base normativa delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto sorretto da motivazione congrua e non sindacabile in cassazione nei termini dedotti.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica critica, le doglianze già formulate in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito della motivazione, dovendo contenere censure specifiche e argomentate contro la sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione presenti evidenti illogicità o mancanza di tenuta argomentativa; non occorre che il giudice confuti uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La valutazione di serialità della condotta e dei precedenti penali può legittimamente sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, quando sia posta a base di una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Come è indicizzato
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