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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33780/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 2005 emesso con riferimento alla posizione fiscale del de cuius e notificato al figlio indicato dall'Ufficio come erede. Nei giudizi di merito il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; la CTR aveva escluso che egli avesse assunto la qualità di erede. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 476, 477, 478, 1362, 1363 e 1367 c.c. per avere la CTR erroneamente negato l'accettazione tacita dell'eredità. Secondo l'Ufficio, la qualità di erede si sarebbe desunta da una scrittura denominata richiesta di registrazione di testamento pubblico con adesione e acquiescenza alle disposizioni testamentarie, sottoscritta dal contribuente insieme agli altri partecipi della successione, nella quale costoro dichiaravano di prestare piena adesione al testamento, di rinunciare a ogni eccezione e riserva e a ogni azione di riduzione. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha eccepito anche il giudicato esterno in relazione a una diversa sentenza della CTR della Lombardia divenuta definitiva, che avrebbe già escluso la sua qualità di erede.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno, osservando che il giudice tributario può conoscere incidenter tantum della qualità di erede quando ciò sia necessario per decidere sulla pretesa fiscale, e quindi il precedente richiamato non precludeva la decisione nel presente giudizio. Nel merito, però, ha condiviso la conclusione della CTR: la rinuncia ad impugnare il testamento e l'adesione alle disposizioni testamentarie, con espressa rinuncia all'azione di riduzione, non integravano accettazione tacita dell'eredità. L'accettazione tacita, ex art. 476 c.c., richiede infatti un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che sia compiuto solo da chi abbia già la qualità di erede; nel caso di un legittimario totalmente pretermesso, la rinuncia all'azione di riduzione non equivale a rinuncia all'eredità né comporta acquisizione della qualità di erede. Le ulteriori allegazioni dell'Ufficio circa un preteso corrispettivo della rinuncia sono state ritenute nuove e quindi inammissibili. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna dell'Agenzia alle spese, distratte in favore dei difensori antistatari del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 476 c.c.

    L'accettazione tacita dell'eredità richiede il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che non possa essere compiuto se non da chi abbia già la qualità di erede.

  • art. 477 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne fa un'applicazione autonoma decisiva, concentrandosi sul requisito dell'accettazione tacita ex art. 476 c.c.

  • art. 478 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di un principio autonomo nella motivazione decisoria.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato quale norma di ermeneutica contrattuale/documentale, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale norma di ermeneutica contrattuale/documentale, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato quale norma di ermeneutica contrattuale/documentale, ma non assume rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 2909 c.c.

    L'eccezione di giudicato esterno è stata ritenuta non fondata perché il precedente invocato non impediva al giudice tributario l'accertamento incidentale della qualità di erede nel giudizio sull'iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario relativo a un debito ereditario, il giudice può accertare incidenter tantum la qualità di erede del soggetto cui l'atto è notificato, senza che ciò produca giudicato esterno preclusivo su altre controversie.
  • L'accettazione tacita dell'eredità non può desumersi da qualsiasi dichiarazione di adesione al testamento o di rinuncia all'impugnazione: è necessario un atto incompatibile con la volontà di rinunciare e riservato, per la sua natura, a chi abbia già la qualità di erede.
  • La rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso è istituto diverso dalla rinuncia all'eredità e, di per sé, non vale ad attribuire la qualità di erede.
  • In cassazione non sono esaminabili allegazioni fattuali nuove, come la deduzione di un corrispettivo della rinuncia, se non risultano trattate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioTutela dei legittimariGiudicato
RamiTributiSuccessioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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