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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09673/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso erano tre: i primi due contestavano la valutazione probatoria svolta nei giudizi di merito, con specifico riferimento al tenore delle intercettazioni poste a base dell'affermazione di colpevolezza e, a monte, alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni stesse; il terzo motivo lamentava la mancata considerazione, ai fini della rinnovazione istruttoria, della trascrizione dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato, finiregistrato il 18/10/2022. La Corte ha ritenuto i primi due motivi meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, e il terzo motivo del tutto generico perché fondato su un'affermazione aprioristica della rilevanza decisoria dell'atto richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure non erano consentite in sede di legittimità: i primi due motivi replicavano doglianze già vagliate e correttamente respinte in appello, mentre il terzo era generico quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla norma, cioè la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione di questi ultimi sia logicamente coerente e priva di manifeste incongruenze.
  • La contestazione dell'utilizzabilità o della valutazione di intercettazioni non può essere veicolata in cassazione come semplice rivalutazione del merito probatorio se i giudici di merito hanno già affrontato puntualmente la questione.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria deve essere sorretta da specifica e non apodittica indicazione della sua decisività; una deduzione meramente assertiva della rilevanza dell'atto richiesto è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze sanzionatorie e patrimoniali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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