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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24473/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermativa in appello, ricorre per cassazione avverso la decisione che lo ha ritenuto responsabile, quale amministratore unico di una società fallita, del reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società "Mapy Ponteggi s.r.l." dichiarata fallita il 28 dicembre 2019. Con i motivi di ricorso contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, invocando una diversa lettura del compendio probatorio e sostenendo, in sostanza, l'assenza del dolo e la necessità di riqualificare il fatto in bancarotta semplice. Deduce inoltre censure relative al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. Presenta anche motivi aggiunti, che la Corte valuta come non idonei a superare il vaglio di ammissibilità già negativo dei motivi originari.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Osserva che le censure mirano a ottenere un sindacato sul merito delle valutazioni di fatto, senza allegare specifici travisamenti della prova, e che la motivazione della sentenza impugnata non presenta carenze o illogicità macroscopiche. Richiama inoltre il principio per cui i motivi di appello e di ricorso devono essere specifici, indicando le ragioni di fatto o di diritto della critica; nel caso di specie, le doglianze su dolo e riqualificazione in bancarotta semplice erano generiche e assertive. Quanto alle attenuanti generiche e alla pena, rileva che il diniego può essere motivato con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrio. I motivi aggiunti non sanano l'inammissibilità originaria. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere compiuta dal giudice di merito in aderenza ai criteri legali di determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La pena va commisurata secondo i criteri di gravità del reato e della capacità a delinquere; la cassazione non può sostituire la valutazione di merito se questa è congruamente motivata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo la deduzione di specifici travisamenti della prova o di manifesta illogicità della motivazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità dei motivi di appello e di ricorso è necessaria una critica specifica e argomentata della decisione impugnata; la mera riproposizione di contestazioni generiche o assertive integra inammissibilità per difetto di specificità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato mediante un richiamo, anche sintetico, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, purché la motivazione sia congrua.
  • La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio, violazione dei criteri legali o motivazione manifestamente illogica.
  • I motivi aggiunti non possono sanare l'inammissibilità originaria del ricorso, quando si limitano a reiterare o integrare censure già inammissibili, senza introdurre argomentazioni idonee a superare il vizio genetico dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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