Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del diniego implicito emesso dall’Autorità consolare d’Italia in Senegal sulla domanda di rilascio di un visto di ingresso per cure mediche/caregiver in favore del sig. -OMISSIS- fratello del sig. -OMISSIS-, persona totalmente incapace di provvedere a sé stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego implicito dell’Autorità consolare italiana in Senegal sulla domanda di rilascio di un visto d’ingresso per cure mediche/caregiver
Esito
Favorevole al ricorrente (accompagnatore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego implicito formatosi sulla domanda di visto d’ingresso per cure mediche/caregiver, deducendo la necessità di accompagnare il fratello, persona totalmente incapace di provvedere a sé stessa, affetta da gravissima e invalidante patologia e stabilmente ricoverata in RSA. L’Amministrazione aveva contestato la legittimazione ad agire dell’accompagnatore e sostenuto che la disciplina dei visti per cure mediche non consentisse il rilascio del visto all’accompagnatore di una persona già legittimamente presente in Italia. Il ricorrente ha inoltre agito quale amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto che l’amministratore di sostegno fosse autorizzato dal giudice tutelare e che il ricorrente, quale accompagnatore, fosse legittimato ad agire, poiché l’art. 36 del d.lgs. 286/1998 e il paragrafo 3, ultimo comma, dell’Allegato A al decreto interministeriale n. 850 del 2011 considerano unitariamente la posizione del soggetto che deve ricevere le cure e quella dell’accompagnatore. Ha inoltre rilevato che tale disciplina non esclude il rilascio del visto all’accompagnatore di una persona già legittimamente presente in Italia e bisognosa di cure o trattamenti medici, restando necessario verificare gli ulteriori presupposti normativi. Ha ordinato al Ministero il riesame della posizione entro sette giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, anche in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del visto turistico già rilasciato. La decisione sulle spese è stata rinviata al definitivo e il giudizio è stato rinviato per il prosieguo all’udienza del 12 aprile 2026.
Norme richiamate
La disciplina dei visti e dei permessi di soggiorno per cure mediche non esclude, in astratto, che il beneficio possa riguardare anche l’accompagnatore di una persona già legittimamente presente in Italia e bisognosa di cure o trattamenti medici, purché ricorrano gli ulteriori presupposti normativi.
par. 3, ultimo comma, Allegato A al decreto interministeriale n. 850 del 2011
La posizione del soggetto che deve ricevere le cure e quella dell’accompagnatore sono considerate unitariamente, con conseguente legittimazione dell’accompagnatore ad agire per la tutela della relativa posizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La disciplina del visto d’ingresso per cure mediche e del relativo accompagnatore, prevista dall’art. 36 del d.lgs. 286/1998 e dalla normativa attuativa, non esclude in astratto il rilascio del visto all’accompagnatore di una persona già legittimamente presente in Italia che necessiti di cure o trattamenti medici; devono comunque essere verificati gli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa.
- Nella disciplina dei visti per cure mediche, la posizione del paziente e quella dell’accompagnatore sono considerate unitariamente; pertanto, l’accompagnatore può essere legittimato ad agire in giudizio per contestare il diniego relativo al visto necessario all’assistenza del paziente.
- Quando la documentazione evidenzia che una persona affetta da patologia gravissima e invalidante necessita di un accompagnatore per lo svolgimento di attività indispensabili non garantite dalla struttura residenziale presso cui è ricoverata, l’Amministrazione è tenuta a riesaminare la domanda di visto alla luce di tale esigenza assistenziale, anche in presenza di un’imminente scadenza del visto turistico già rilasciato.
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