Ordinanza n. 9876/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la correzione di sentenza n. 18491 del 23 ottobre 2025, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 10467 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR che aveva definito il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di convocazione per la presentazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 18491 del 23 ottobre 2025, rilevando che il dispositivo, pur disponendo sulle spese, non aveva indicato la distrazione delle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo e nelle note d'udienza. L'istanza è stata proposta ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., in relazione al procedimento di correzione degli errori materiali richiamato dall'art. 287 c.p.c.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza, ritenendo che l'omessa indicazione della distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario costituisse un'omissione emendabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale e non un vizio da far valere con impugnazione. Poiché la richiesta trovava riscontro negli atti processuali, ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza, stabilendo che dopo le parole "Spese compensate fatta salva la refusione del contributo unificato" fossero aggiunte le parole ", da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario". Ha inoltre ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. e l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
Disciplina la correzione degli errori materiali delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice amministrativo.
Prevede il procedimento di correzione delle omissioni o degli errori materiali emendabili senza necessità di impugnazione.
Prevede le annotazioni di segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti in materia di tutela dei dati personali.
Massime di principio
- L'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, quando tale dichiarazione risulti dagli atti processuali, costituisce un'omissione emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali e non richiede la proposizione di un'impugnazione.
- Il giudice amministrativo può correggere il dispositivo della propria sentenza ai sensi dell'art. 86 c.p.a., applicando il procedimento previsto dall'art. 287 c.p.c., quando la correzione si limita a rendere esplicita una statuizione sulle spese già coerente con gli atti processuali e non introduce una nuova decisione di merito.
Come è indicizzato
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