Ordinanza n. 1239/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 36/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Abruzzo, ritenendo che le censure articolate dall'appellante non fossero sufficienti, nella valutazione propria della fase cautelare, a superare la decisione di primo grado. La sentenza appellata resta pertanto efficace, senza che l'ordinanza definisca il merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 36/2026, favorevole al ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (comune appellato)
La controversia
La Regione Abruzzo ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Abruzzo n. 36/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati né il contenuto della controversia sostanziale né i singoli motivi d'appello. Il Consiglio di Stato si è limitato a rilevare che, sulla base della valutazione tipica della fase cautelare, le censure dedotte non consentivano di superare il decisum della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello; l'istanza di sospensione è stata respinta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando le censure dedotte non risultino, secondo la valutazione propria di questa fase, idonee a superare il decisum impugnato.
- Il rigetto dell'istanza cautelare non definisce il merito dell'appello e lascia ferma, fino alla decisione di merito o a diversa statuizione, l'efficacia della sentenza di primo grado.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando il giudice ritenga equo non porle a carico della parte soccombente.
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