Sentenza n. 653/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi n. 444/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per l’anno scolastico 2020/2021
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza, n. 444/2024, pubblicata il 5 aprile 2024, notificata al Ministero il 3 febbraio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per l’anno scolastico 2020/2021 e condannato il Ministero ad adottare gli atti necessari a consentirne il godimento tramite la Carta del docente. Poiché il Ministero non aveva inizialmente dato esecuzione al giudicato, la docente ha chiesto l’integrale ottemperanza. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha comunicato l’accredito del voucher nel Borsellino elettronico il 12 gennaio 2026; la ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, accertando documentalmente che il credito riconosciuto dal giudicato era stato effettivamente soddisfatto mediante accredito del voucher. Ha condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La condanna alle spese è stata motivata con l’ingiustificato ritardo nell’esecuzione: il beneficio è stato accreditato il 12 gennaio 2026, dopo la notifica del ricorso per ottemperanza.
Norme richiamate
Al Collegio non resta che dichiarare la cessata materia del contendere, risultando documentata l’effettiva soddisfazione del credito per il quale la ricorrente ha agito in ottemperanza.
La soddisfazione documentata della pretesa durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza, definito qui con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere dopo l’integrale soddisfazione del credito.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi - Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza, in accoglimento del ricorso proposto dalla docente Anna Polimeni, ha «dichiara(to) il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per l’anno scolastico 2020/2021, e condanna(to) il Ministero dell’istruzione all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente».
La sentenza del giudice ordinario, posta in esecuzione, riconosceva alla docente il beneficio della Carta del docente per l’anno scolastico 2020/2021 e imponeva al Ministero gli atti necessari a renderlo fruibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando risulta documentato che l’amministrazione ha integralmente soddisfatto la pretesa riconosciuta dal giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Se l’amministrazione dà esecuzione al giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza e con ingiustificato ritardo, la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese.
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