Cassazione Penale, Ordinanza n. 06053/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato che ha impugnato per cassazione un'ordinanza del tribunale di sorveglianza con cui era stata revocata la misura dell'esecuzione al domicilio. Il ricorso è stato proposto personalmente dalla parte, senza sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito della revoca, ma all'ammissibilità formale dell'impugnazione: la Corte rileva che, poiché sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, trova applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione e richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del difensore abilitato. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non essendo esclusi profili di colpa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite Aiello e la pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2000 sulla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in caso di colpa.
Norme richiamate
Esclude, per i ricorsi successivi alla riforma del 2017, la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Costituisce la base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso non sottoscritto da difensore abilitato, secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Ha eliminato la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha introdotto la sanzione dell'inammissibilità per il ricorso privo della sottoscrizione del difensore abilitato.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010
Conferma il principio secondo cui, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile e non possono escludersi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La regola sull'ammissibilità del ricorso per cassazione opera anche rispetto ai provvedimenti emessi in materia di sorveglianza, se successivi alla riforma normativa.
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