Cassazione Penale, Ordinanza n. 31500/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 novembre 2024, deducendo un solo motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La censura riproponeva una questione già sollevata in appello. La Corte di merito aveva escluso la non punibilità valorizzando il contesto dei fatti e l'assenza di una giustificazione idonea a ridimensionare la gravità della condotta contestata, qualificata come condotta ex art. 391-ter c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo riproduttivo di una doglianza già esaminata e non ha ravvisato illogicità nella risposta della Corte territoriale, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto sulla base del contesto e della mancanza di giustificazione per attenuare la portata della condotta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il contesto e le modalità della condotta escludono una riduzione apprezzabile del disvalore del fatto; la valutazione della Corte territoriale è stata ritenuta non illogica.
La condotta contestata è stata richiamata per descrivere il fatto e per escludere che vi fossero elementi idonei ad attenuarne la portata ai fini dell'art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di una questione già devoluta al giudice di merito e da questi motivatamente respinta.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondata sul contesto complessivo della condotta e sull'assenza di elementi giustificativi o attenuanti del suo disvalore.
- In sede di legittimità la Corte non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito se la motivazione impugnata è non illogica e coerente con gli elementi considerati.
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