Cassazione Penale, Sentenza n. 33931/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza del 21/02/2023 del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 274, 275, 275-bis e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché difetto assoluto di motivazione per non aver valutato il 'tempo silente', per aver formulato una prognosi negativa basata su fatti passati anziché sull'attualità del pericolo di reiterazione, e per aver usato presunzioni sul rischio di mantenimento o instaurazione di rapporti criminosi fuori regione senza elementi specifici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nell'appello cautelare, il Tribunale debba limitarsi a verificare la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione rispetto ad eventuali fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio; nel caso di specie non erano stati prodotti fatti nuovi idonei a rivedere le esigenze cautelari. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui sussistono gravi indizi e concrete esigenze cautelari, anche alla luce della pericolosità dell'indagato e del suo ruolo nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti (con rapporto fiduciario con Filippo Piscitelli) e del precedente episodio del 2019 in cui, nonostante gli arresti domiciliari, l'indagato avrebbe proseguito l'attività illecita. La Cassazione ha inoltre ricordato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma pertinente; la Corte non ha ritenuto però che la sua invocazione costituisse elemento nuovo idoneo a rimettere in discussione la misura cautelare
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che esiste una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere quale misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari; tale presunzione permane anche nelle successive vicende processuali e può giustificare il mantenimento della misura in mancanza di fatti nuovi che la rendano sproporzionata
Richiamato dal difensore ma non ritenuto idoneo nel caso concreto a dimostrare novità o riduzione delle esigenze cautelari
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulle misure cautelari; la Corte non ha ritenuto che la violazione dedotta emergesse dai fatti prospettati
Applicato per disporre l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con l'attribuzione delle spese processuali al ricorrente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
citato nella parte finale dell'ordinanza
Richiamato per gli adempimenti amministrativi di cancelleria conseguenti al provvedimento
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Richiamata dalla Corte di Cassazione per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso e motivare la mancata esclusione delle sanzioni pecuniarie accessorie
Massime di principio
- In sede di appello cautelare il giudice è limitato a valutare se siano emersi fatti nuovi idonei a mutare il quadro probatorio o a escludere esigenze cautelari; non è invece obbligato a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura già adottata
- Il mero decorso del tempo di custodia (anche se lungo) non basta di per sé a giustificare la sostituzione o attenuazione della custodia in carcere: occorrono elementi nuovi o precedenti non valutati che incidano sulle esigenze cautelari
- La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, può giustificare il mantenimento della misura in assenza di concreti elementi di novità che ne impongano la revisione
- Comportamenti pregressi di violazione o di persistenza nell'attività delittuosa durante misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) costituiscono elemento concreto e rilevante nella prognosi negativa sulla possibilità di reiterazione e ostano alla concessione di misure meno gravi
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare il difensore deve proporre fatti nuovi, emergenze probatorie sopravvenute o elementi processuali non valutati in precedenza, evitando censure meramente formali o ripetitive
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione sono previsti oneri economici per il ricorrente (spese e somme da versare alla Cassa delle ammende) salvo responsabilità colposa nella proposizione del ricorso
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