Cassazione Penale, Sentenza n. 25622/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 30/09/2022 che aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione (art. 656, comma 8 c.p.p.) e la rimessione in termine per chiedere misure alternative. Denuncia due motivi: (1) violazione delle norme sul contraddittorio (art. 666, comma 4 e art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.) perché non è stato ascoltato personalmente prima dell'udienza del 30/09/2022; il giudice aveva ritenuto sufficiente l'audizione del 5/09/2022 dal magistrato di sorveglianza, ma il ricorrente aveva chiesto di essere sentito nuovamente (istanza del 21/09/2022) e afferma inoltre che il 5/09/2022 non fu fornito un interprete nonostante la richiesta; (2) omissione di considerare l'ignoranza della lingua italiana (art. 143 e art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.), dato che nei precedenti processi era stato assistito da interprete, mentre il Tribunale aveva rilevato la stabile dimora e il lavoro in Italia del ricorrente come elementi contrari alla sua presunta incapacità linguistica.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha escluso la violazione relativamente all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, ritenendo congrua la motivazione del Tribunale (il ricorrente in precedenti date aveva dichiarato di conoscere l'italiano e non aveva chiesto la traduzione degli atti dopo la notifica). Tuttavia ha accertato la violazione dell'art. 127 c.p.p. per la mancata audizione dell'interessato da parte del magistrato di sorveglianza prima dell'udienza del 30/09/2022, nonostante fosse già stata svolta attività istruttoria e sussistesse interesse a dedurre in contraddittorio col pubblico ministero. Tale omissione integra una nullità di regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia.
Norme richiamate
art. 656, comma 8, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina dell'ordine di esecuzione e alla richiesta di revoca della sospensione dell'esecuzione; contestualizza l'oggetto della domanda del ricorrente (revoca del decreto di sospensione e rimessione in termine per misure alternative).
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina il contraddittorio nel procedimento di esecuzione per il detenuto fuori dalla circoscrizione: non ha diritto a essere tradotto in udienza, ma può chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza prima dell'udienza. L'omessa audizione di tale magistrato non determina nullità assoluta ma una nullità di regime intermedio ex art. 178(1)(c).
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua le nullità del procedimento di ordine generale a regime intermedio; la mancata osservanza delle garanzie del contraddittorio in esecuzione rientra in questa categoria quando non determina nullità assoluta.
Norma sulla lingua e sulla necessità di interprete o traduzione di atti; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la traduzione dell'atto contestato e che la condotta del ricorrente (dichiarazioni precedenti di conoscenza dell'italiano e mancata richiesta di traduzione) fosse rilevante.
Imposizione dell'audizione del detenuto da parte del magistrato di sorveglianza quando previsto: la sua omissione nel caso concreto è stata ritenuta rilevante e fonte di vizio procedurale che ha portato all'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12786 del 19/03/2021 (Di Costanzo, Rv. 280860)
Richiamata per confermare il principio che l'omessa audizione del detenuto dal magistrato di sorveglianza non è causa di nullità assoluta ma integra una nullità di regime intermedio, con conseguenze rimediali processuali specifiche.
Massime di principio
- Se il detenuto si trova fuori dalla circoscrizione del giudice dell'esecuzione, ha il diritto, su sua specifica richiesta, di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo prima dell'udienza: l'omissione di tale audizione può determinare l'annullamento dell'atto impugnato se tempestivamente eccepita.
- La mancata audizione del detenuto dal magistrato di sorveglianza integra una nullità di regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c), non una nullità assoluta), con la conseguenza che il vizio è sanabile solo con i rimedi previsti e impatta sull'efficacia dell'atto giudiziario impugnato.
- La valutazione sulla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato si basa anche su elementi concreti (dichiarazioni rese in atti, comportamento processuale quali la mancata richiesta di traduzione dopo la notifica); l'assenza di richiesta immediata di traduzione può essere considerata indice della sufficiente conoscenza della lingua.
- La richiesta di essere tradotto o di avere un interprete deve essere tempestiva e specifica: la semplice operatività di una lingua non viene automaticamente esclusa dalla presenza di stabile dimora o lavoro nel Paese, ma tali elementi possono essere rilevanti nella valutazione complessiva.
- In caso di violazione procedurale rilevata (ad es. mancata audizione), il rimedio pratico è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, ove il vizio sia idoneo a compromettere il contraddittorio e sia stato tempestivamente denunciato.
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