Cassazione Penale, Sentenza n. 34742/2026 del 28/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato condannato con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro del 1° marzo 2024, irrevocabile dal 9 luglio 2025, per concorso esterno in associazione di ’ndrangheta e corruzione in atti giudiziari continuata, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p. Secondo l’accertamento definitivo, dal 10 al 27 agosto 2009 aveva svolto, insieme ad altri, il ruolo di intermediario nell’accordo corruttivo con un magistrato componente della sezione feriale del Tribunale del riesame di Reggio Calabria: in cambio di 120.000 euro, il magistrato avrebbe adottato decisioni favorevoli a indagati appartenenti alla cosca, tra i quali il suocero del ricorrente. La Corte d’appello di Salerno, con provvedimento del 12 marzo 2026, aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, fondata su una consulenza difensiva che proponeva una nuova trascrizione della conversazione carceraria del 31 luglio 2009 fra il ricorrente e il suocero. La nuova trascrizione, secondo la difesa, indicava che il riferimento ai «giudici corrotti» riguardava la sezione ordinaria, non quella feriale, e che l’invio delle istanze alla sezione feriale mirava soltanto a evitare un giudice ritenuto prevenuto; ne sarebbe derivata l’estraneità del ricorrente all’accordo corruttivo. Con un unico complesso motivo il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 125, 530, 630, lett. c), 631, 634, comma 1, secondo periodo, 636, 190, 192 e 495 c.p.p., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, oltre a vizio di motivazione. Ha sostenuto che la nuova trascrizione fosse decisiva, che gli ulteriori elementi non dimostrassero il concorso nell’accordo e che la posizione fosse analoga a quella di un coimputato assolto; ha contestato inoltre la decisione de plano, senza contraddittorio, e la genericità del richiamo agli altri elementi probatori. Nelle memorie ha richiamato anche una perizia disposta in un diverso processo sulla stessa conversazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto legittima la valutazione preliminare di inammissibilità, poiché il giudice della revisione deve apprezzare realisticamente la prova nuova anche quanto ad affidabilità, persuasività e congruenza, confrontandola con il materiale probatorio già acquisito. La nuova trascrizione non era inequivoca: dalla conversazione non si poteva attribuire con sufficiente certezza l’epiteto «corrotti» alla sezione ordinaria anziché a quella feriale. Inoltre, il compendio probatorio definitivo indicava che le istanze erano state presentate per essere decise dalla sezione feriale, che il magistrato coinvolto nell’accordo ne era divenuto componente e relatore e che le decisioni avevano annullato le misure cautelari in coerenza con l’accordo. È stata giudicata illogica la lettura difensiva secondo cui «corrotti» significasse, in realtà, «prevenuti». La perizia o la diversa trascrizione disposta in un altro processo non confermava la ricostruzione del consulente difensivo e non era decisiva nel giudizio di revisione. Le contestazioni sulla valenza degli altri elementi probatori sono state dichiarate inammissibili, perché dirette a ottenere una rivalutazione del compendio già esaminato nel giudizio di cognizione. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revisione.
Norme richiamate
in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta
La verifica di ammissibilità della revisione fondata su prova nuova richiede un confronto concreto della prova dedotta con il quadro probatorio del giudizio definitivo, valutandone affidabilità, persuasività e congruenza.
Massime di principio
- Nella fase preliminare di ammissibilità della revisione basata su una prova nuova, il giudice non deve limitarsi a una valutazione astratta della novità: deve verificarne realisticamente affidabilità, persuasività e congruenza, comparandola con le prove già esaminate nel giudizio di cognizione.
- Una nuova trascrizione di una conversazione non giustifica la revisione quando il suo contenuto non consente un’interpretazione univoca e la ricostruzione proposta contrasta con il complessivo quadro probatorio sul quale si è fondata la condanna definitiva.
- La decisione adottata in un diverso processo di disporre una ulteriore trascrizione della medesima conversazione non costituisce, di per sé, conferma dell’esattezza della versione proposta dalla difesa nel giudizio di revisione.
- Nel giudizio di cassazione sull’inammissibilità della revisione non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori già acquisiti nel giudizio di cognizione, quando le censure mirano soltanto a ricavarne conclusioni diverse.
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