Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31591/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (estradanda)

La controversia

La persona sottoposta a estradizione ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la richiesta di revoca, o in subordine di sostituzione con misura meno afflittiva, della custodia cautelare in carcere applicata in funzione di un mandato di arresto a fini estradizionali emesso dall'autorità giudiziaria venezuelana per reati di associazione a delinquere, sequestro aggravato, estorsione aggravata, ostacolo alla libertà del commercio, terrorismo, traffico e vendita illegale di armi da fuoco. Il ricorso deduceva violazione di legge per mancato rispetto del termine di 40 giorni previsto dal codice di procedura penale e dalla Convenzione europea di estradizione, sostenendo che la documentazione necessaria non era stata trasmessa entro tale termine e che non poteva prevalere il diverso termine di 100 giorni previsto dal trattato bilaterale Italia-Venezuela del 1930; si lamentava inoltre carenza di motivazione sul punto e si invocava la qualità di cittadina dell'Unione europea, residente in Spagna, quale elemento ostativo alla protrazione della restrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, ritenendo corretta in linea di principio la prevalenza della disciplina speciale del trattato bilaterale Italia-Venezuela sull'art. 715, comma 6, c.p.p., ma ha annullato l'ordinanza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per ulteriori verifiche. In particolare, la Corte ha osservato che il termine di 100 giorni previsto dall'art. 10 del trattato non era ancora decorso alla data dell'istanza e della decisione impugnata, ma ha rilevato che, secondo quanto riferito in udienza, la ricorrente permaneva comunque in stato restrittivo, sicché occorreva accertare se ciò dipendesse dall'eventuale applicazione del termine più lungo per pericolosità ex art. 10, comma 4, del trattato oppure dalla sopravvenuta attivazione della fase esecutiva dell'estradizione e della possibile proroga del termine di consegna ex art. 708 c.p.p. È stato quindi disposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 715, comma 5, c.p.p.

    richiamato come norma che disciplina la comunicazione dell'avvenuto arresto da parte del Ministro della giustizia nel procedimento estradizionale

  • art. 715, comma 6, c.p.p.

    invocato dalla difesa quale termine di durata massima della custodia cautelare; la Corte ne afferma la cedevolezza rispetto alla disciplina speciale pattizia vigente

  • art. 700, commi 1 e 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa come disposizione relativa alla documentazione da trasmettere nel procedimento di estradizione

  • art. 696, commi 2 e 3, c.p.p.

    è indicato dalla Corte come fondamento del principio per cui, nei rapporti di cooperazione giudiziaria internazionale, le norme interne operano in via residuale rispetto alle convenzioni internazionali vigenti

  • art. 708 c.p.p.

    richiamato solo come possibile norma rilevante per la proroga del termine di consegna nella fase esecutiva dell'estradizione, da verificare in sede di rinvio

  • art. 10 del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra Italia e Venezuela del 23 agosto 1930

    "3. L'arrestato sarà rimesso in libertà provvisoria se entro 100 giorni dalla data dell'arresto non siano pervenuti allo Stato richiesto la domanda e i documenti di cui all'articolo precedente"; "4. Il detto termine sarà di giorni 120 quando l'individuo da consegnare sia segnalato come delinquente pericoloso"

    prevede una disciplina speciale e prevalente sul termine codicistico; l'arresto provvisorio perde efficacia dopo 100 giorni, ovvero 120 se ricorre la pericolosità, in funzione della strumentalità della misura cautelare all'estradizione

  • Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957

    richiamata dalla difesa e dalla Corte solo per chiarire il diverso regime convenzionale applicabile in altri casi, che può prevalere sulla disciplina codicistica con termini più brevi

  • art. 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957

    richiamato come disciplina convenzionale dell'arresto provvisorio e dei relativi termini, non applicabile nel caso concreto in presenza del trattato bilaterale

  • sentenza CGUE "Petruhhin" del 6 settembre 2016, C-182/15

    menzionata per escluderne l'applicazione nella fase cautelare dell'estradizione, limitandone la rilevanza alla fase di merito della richiesta estradizionale

Massime di principio

  • Nei procedimenti di estradizione, la disciplina dei termini della misura cautelare provvisoria è regolata prioritariamente dalla convenzione internazionale speciale applicabile al caso concreto; le norme del codice di procedura penale operano solo in via residuale quando manchi una diversa regolamentazione pattizia vigente.
  • Il termine pattizio di durata dell'arresto provvisorio va interpretato alla luce della funzione strumentale della misura, volta a evitare che la restrizione della libertà personale si protragga sine die in attesa della definizione della procedura estradizionale.
  • La prevalenza della disciplina convenzionale non può essere esclusa solo perché il termine pattizio è più lungo di quello previsto dal codice, se tale termine risulta ragionevole e non sproporzionato nel quadro della cooperazione tra Stati contraenti.
  • La qualità di cittadino dell'Unione europea e i principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia non incidono, nella fase cautelare dell'estradizione, sulla validità del titolo restrittivo, ma possono rilevare nella fase di merito della domanda estradizionale.
  • Se, pur essendo corretta la disciplina applicata sul piano astratto, permane in concreto uno stato restrittivo che richiede ulteriori verifiche circa il termine applicabile o l'eventuale proroga nella fase esecutiva, l'ordinanza va annullata con rinvio per nuovo esame.
  • rami":["Processo penale"],"materie":["Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":[],"reati_contestati":["associazione a delinquere (art. 416 c.p.)","sequestro aggravato (art. 605 c.p. o norma non specificata nel testo)","estorsione aggravata (art. 629 c.p.)","ostacolo alla libertà del commercio (articolo non indicato nel testo)","terrorismo (articolo non indicato nel testo)","traffico e vendita illegale di armi da fuoco (articolo non indicato nel testo)"],"esito_imputato":"non_determinabile"}]}】``````】

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.