Cassazione Penale, Ordinanza n. 22803/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Taranto emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza di patteggiamento successiva alle modifiche della legge n. 103/2017, il ricorso è proponibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il vizio di motivazione non rientra tra i motivi consentiti e non era stata dedotta alcuna illegalità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la censura sull'affermazione di responsabilità, perché estranea ai motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contro la quale opera un regime impugnatorio speciale e più ristretto
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, escludendo il vizio di motivazione
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità del ricorso
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017 n. 103
individua il regime temporale applicabile alle richieste di patteggiamento e alle relative impugnazioni successive al 3 agosto 2017
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017 n. 103
introduce l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi tipizzati dalla legge; non è consentita la deduzione di un generico vizio di motivazione.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 restringe in modo tassativo i motivi di impugnazione del patteggiamento per pubblico ministero e imputato, limitandoli ai profili di volontà, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è fondato su censure estranee ai motivi consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità.
- Se il ricorso non prospetta l'illegalità della pena né altri vizi ammessi dalla legge, non vi è spazio per il sindacato di legittimità sulla motivazione della decisione di patteggiamento.
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