Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13360/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di liquidazione dell'equo indennizzo per ingiusta detenzione sofferta dal 10/02/2017 al 09/12/2019 in relazione all'accusa di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Demasi era stato assolto in sede di giudizio di merito (Corte d'appello di Reggio Calabria, sentenza 13/05/2020, passata in giudicato) per un orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha escluso la configurabilità dell'art. 416-bis nel caso concreto (sentenza "Albanese" 2019). Il giudice della riparazione aveva tuttavia ritenuto provati fatti materiali (partecipazione a riunioni, rituali di "battezzamento", identificazione tramite intercettazioni e presenza su autovettura) e ha concluso che tali condotte avevano concorso con dolo o colpa grave a cagionare la misura cautelare, ostando così al riconoscimento dell'indennizzo. Demasi ha impugnato l'ordinanza di rigetto invocando vizio di motivazione e sostenendo che, essendo stato accertato che il sodalizio non rientrava nell'art. 416-bis, la detenzione era ingiustificata ab origine e non rilevante la condotta colposa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello e la conseguente applicazione dei principi in materia di riparazione per ingiusta detenzione: non si trattava di ingiustizia formale "ab origine" che esonera dall'accertamento del dolo o della colpa grave, bensì di ipotesi di ingiustizia sostanziale ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.p.; pertanto il giudice della riparazione ha dovuto valutare autonomamente se il ricorrente avesse con dolo o colpa grave concorso a causare la custodia cautelare. Alla luce delle intercettazioni e degli altri elementi prodotti, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la conclusione secondo cui le condotte di Demasi erano idonee a creare la rappresentazione, all'autorità giudiziaria, della sussistenza di una compagine associativa di tipo mafioso, giustificando così la custodia cautelare e determinando l'ostatività all'indennizzo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nessuna liquidazione delle spese a favore del Ministero per ragioni indicate nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La norma è interpretata alla luce della giurisprudenza di legittimità (sentenza "Albanese" 2019): per configurarsi associazione mafiosa è richiesta non una mera connessione formale con la casa madre ma la capacità effettiva, attuale e obiettivamente riscontrabile di intimidazione e di condizionamento del contesto sociale ed economico. Nel caso di specie la Corte di merito ha ritenuto che, pur essendo provati elementi di partecipazione e ritualità, mancasse l'esternazione della capacità intimidatoria nel contesto svizzero, motivo dell'assoluzione sul piano penale.

  • art. 314 c.p.p.

    Domina la distinzione tra ingiustizia sostanziale (comma 1) e ingiustizia formale (comma 2). Per il comma 1 il diritto all'indennizzo può essere escluso se il detenuto ha dato causa alla custodia con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione valuta autonomamente, su tutti gli elementi probatori disponibili, l'eventuale sussistenza di dolo o colpa grave. Per il comma 2 l'illegittimità del provvedimento cautelare deve essere accertata con decisione irrevocabile del giudice cautelare o del giudice del merito e in tal caso l'accertamento della condotta colposa non opera come ostativo.

  • artt. 273 e 280 c.p.p.

    Sono richiamati come criteri di legittimità per l'applicazione della misura cautelare; l'assenza 'ab origine' dei presupposti di applicabilità (ing. formale) deve essere accertata irrevocabilmente dal giudice cautelare o di merito e non dal giudice della riparazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U. n. 43/1995; Sez. U. n. 32383/2010; Sez. 4 n. 15388/2021; altra giurisprudenza citata)

    Principi consolidati: il giudice della riparazione agisce su piano autonomo rispetto al giudice del processo penale e deve valutare se le condotte dell'interessato abbiano costituito causa della detenzione per dolo o colpa grave; la nozione di dolo/colpa grave include anche comportamenti che, pur non costituendo reato al termine del processo, abbiano creato una situazione di allarme sociale tale da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria. Inoltre, il semplice mutamento dell'orientamento giurisprudenziale non esclude a priori la legittimità della misura cautelare adottata sulla base dell'orientamento allora prevalente.

Massime di principio

  • Differenziare sempre tra ingiustizia sostanziale (art. 314, comma 1 c.p.p.) e ingiustizia formale (comma 2): nella prima il giudice della riparazione valuta se il detenuto ha concorso con dolo o colpa grave alla propria detenzione; nella seconda l'illegittimità ab origine deve essere accertata in sede cautelare o di merito con decisione irrevocabile.
  • Se l'assoluzione deriva da una diversa interpretazione giurisprudenziale della fattispecie incriminatrice (e non dall'accertamento dell'inesistenza dei fatti), il giudice della riparazione può ritenere che le condotte del detenuto, valutate secondo criteri di prevedibilità e cautela, abbiano comunque giustificato la misura cautelare e quindi ostino all'indennizzo.
  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente il dolo o la colpa grave sulla base di tutti gli elementi probatori disponibili; non è vincolato a riformulare accertamenti che il giudice penale abbia escluso sul piano della punibilità, purché non ritenga fatti diversi da quelli accertati nel processo principale.
  • Il mutamento dell'orientamento della giurisprudenza penale non assicura automaticamente il diritto all'indennizzo: rileva se, al momento dell'adozione della misura, le condotte apparivano ragionevolmente idonee a giustificare l'intervento dell'autorità giudiziaria.
  • Per ottenere l'indennizzo in caso di contestazione di carenza dei presupposti cautelari 'ab origine' è necessario ottenere (in via cautelare o nel merito) una pronuncia che dichiari l'illegittimità del provvedimento; diversamente il giudice della riparazione dovrà comunque esaminare la condotta del detenuto ai fini del dolo o della colpa grave.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.