Ordinanza n. 4390/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell’Interno del 28 gennaio 2026, notificato il 16 aprile 2026, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Oltre all’annullamento dell’atto, è stato chiesto, in via cautelare, di sospenderne l’efficacia e, nel merito, di riconoscere il diritto alla cittadinanza e di adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il decreto, concentrandosi sulla verifica del requisito cautelare del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto anzitutto insussistente il periculum in mora, poiché la ricorrente aveva prospettato soltanto un pregiudizio generico e non circostanziato derivante dal provvedimento impugnato. L’assenza di un danno grave e irreparabile è stata ulteriormente desunta dal fatto che, nelle more del giudizio, la ricorrente può continuare a soggiornare legalmente sul territorio nazionale in forza di un diverso idoneo titolo di soggiorno, a svolgere attività lavorativa e a godere delle libertà e dei diritti civili in condizioni di parità con il cittadino. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente; l’ordinanza non interpreta nel merito tale disposizione.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, nell’ambito della quale il TAR ha valutato la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La domanda cautelare non può essere accolta in assenza di allegazione specifica e circostanziata di un pregiudizio grave e irreparabile; il richiamo generico al danno derivante dall’atto impugnato non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
- Nel giudizio cautelare relativo al diniego di cittadinanza, la possibilità per l’interessato di permanere regolarmente sul territorio nazionale in forza di un diverso titolo di soggiorno, di lavorare e di esercitare i diritti civili in condizioni di parità con il cittadino costituisce elemento idoneo a escludere, in concreto, la sussistenza di un danno grave e irreparabile.
- La soccombenza nella fase cautelare giustifica la condanna alle spese processuali, liquidate dal giudice in relazione a tale fase.
Come è indicizzato
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