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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34834/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di una parte del trattamento di fine rapporto dovuto a un dipendente di una società poi fallita. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento di euro 9.262,88 a titolo di residuo T.f.r. L'INPS, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, aveva poi proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo, ritenendo applicabile il termine breve di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata personalmente presso due sedi dell'Istituto. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale aveva compensato le spese del grado per la sola 'natura meramente processuale della pronuncia', senza indicare gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla compensazione delle spese, osservando che le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. devono consistere in specifiche circostanze della controversia e non possono identificarsi nella mera natura processuale della decisione, circostanza che ricorre in modo indifferenziato in molte controversie definite su questioni procedurali. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato come termine breve applicato dalla Corte d'appello per ritenere tardivo l'appello dell'INPS, in ragione della notificazione della sentenza alla parte contumace

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione

    la compensazione totale o parziale delle spese richiede ragioni specifiche riferite alla controversia; non basta il richiamo alla natura processuale della pronuncia

  • l. 69/2009

    la disciplina sull'indicazione esplicita delle gravi ed eccezionali ragioni è applicabile ratione temporis secondo il testo introdotto dalla riforma

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale è legittima solo se il giudice indica in motivazione gravi ed eccezionali ragioni riferite a specifiche circostanze della controversia decisa.
  • La mera qualificazione della decisione come 'processuale' non integra di per sé una ragione eccezionale idonea a giustificare la compensazione delle spese, perché tale carattere può ricorrere in qualunque lite definita su questioni di rito.
  • Quando la motivazione sulla compensazione delle spese si fonda su un criterio astratto e non su elementi concreti della lite, la statuizione è censurabile per violazione dell'art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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