Cassazione Penale, Sentenza n. 12717/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la violazione di norme processuali sancite a pena di nullità a causa dell'omessa notificazione all'imputata e al suo difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello; il difensore aveva inoltre trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritenuta irrituale per mancanza di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto irricevibile la rinuncia formale (irrituale) sottoscritta dal difensore senza procura speciale e, pertanto, ha esaminato il merito del motivo. Dall'esame degli atti è emersa l'assenza della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputata e al difensore di fiducia, i quali non erano comparsi in appello. La Corte ha quindi riconosciuto la nullità assoluta prevista dagli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il procedimento per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento formale alla requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale ai sensi della norma che disciplina procedure emergenziali; qui usata per indicare la forma della requisitoria in Cassazione
disp. att. cod. proc. pen.
Limite all'enunciazione dei motivi di ricorso (regole sull'enunciazione e sull'ammissibilità dei motivi), richiamato per delimitare l'oggetto del motivo presentato
Indica i casi di nullità assoluta; la Corte ha ritenuto che l'omessa notificazione del decreto di citazione per appello integra una nullità assoluta ai sensi di questa norma
Conseguenze della nullità: la norma disciplina gli effetti delle nullità che la Corte ha richiamato per giustificare l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio
Massime di principio
- L'omessa notificazione all'imputato e al suo difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello configura, in genere, una nullità assoluta che comporta l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso deve essere formalmente valida: se sottoscritta dal difensore senza procura speciale specifica può essere considerata irrituale e quindi priva di efficacia.
- La Corte di cassazione può, se necessario, accedere agli atti per verificare la sussistenza del vizio denunciato (notificazioni, attestazioni, ecc.) e decidere sull'eventuale nullità.
- Quando l'imputato o il suo difensore non sono stati regolarmente citati e non sono comparsi, la regolarità del processo d'appello è viziata e non può decorrere a danno dell'imputato; la soluzione è normalmente il rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio.
- In casi simili è importante conservare documentazione sulle notificazioni e, se si contesta l'omessa notifica, proporre tempestivamente i rimedi (eccezioni) e osservare le formalità per rinunce o atti processuali che richiedono procure speciali.
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