Cassazione Penale, Sentenza n. 40100/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 09/09/2022 denunciando nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 273 c.p.p. e omessa/insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato di cui all'art. 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). Sostiene che il Tribunale abbia ripreso acriticamente le argomentazioni del G.I.P. senza valutare elementi a discarico (interrogatorio di garanzia, intercettazioni, assenza di interessamento verso il responsabile del procedimento, mancato obbligo di sorteggio secondo il d.l. 16/7/2020 n.76 conv. in L. n.120/2020, contestazioni di utilizzabilità di specifiche captazioni ex art. 268 c.p.p. e art. 89 disp. att. c.p.p.).
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché la misura cautelare de qua era nel frattempo divenuta inefficace (l'ordinanza era stata annullata per decorso dei termini ex artt. 297-303 c.p.p.) e il ricorrente non ha manifestato nel ricorso la volontà di utilizzare l'eventuale pronuncia favorevole ai fini di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione (richiesta che deve essere espressamente proclamata e rappresentata, anche mediante procura speciale). Per tale ragione i profili di merito (valutazione dei gravi indizi, utilizzabilità delle intercettazioni, ecc.) non sono stati esaminati. Il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento alla partecipazione in concorso; contestazione della responsabilità concorrente nel reato ma sulla questione non si è pronunciato nel merito per inammissibilità del ricorso.
Norma che disciplina la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; il Tribunale aveva ritenuto sussistere gravi indizi, ma la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito per carenza di interesse del ricorrente.
Invocata dal ricorrente per censurare una presunta nullità dell'ordinanza impugnata; la Corte non ha affrontato il rilievo sostanziale di nullità perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
Richiamati in quanto l'ordinanza impugnata era stata annullata per decorso dei termini previsti da tali norme, circostanza che ha reso la misura cautelare inefficace e ha determinato la carenza di interesse all'impugnazione.
art. 315, comma 3 e art. 645, comma 1 cod. proc. pen.
art. 315 c.p.p., comma 3; art. 645 c.p.p., comma 1
La Corte richiama il combinato disposto di queste norme per affermare che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è un atto riservato alla parte e che, per conservare interesse ad impugnare provvedimenti divenuti inefficaci, il ricorrente deve manifestare esplicitamente la volontà di utilizzare la pronuncia ai fini della futura domanda di riparazione.
sentenza Sezioni Unite n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)
Cass. SS.UU. n. 7931/2010 (Testini)
Giurisprudenza di riferimento che richiede specifica e motivata deduzione dell'interesse a coltivare il ricorso in vista di futura domanda di riparazione, principio applicato dalla Corte nel provvedimento.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma impiegata per la condanna del ricorrente alle spese e per disporre il pagamento a titolo di ammenda per inammissibilità fondata su colpa nella determinazione della causa.
art. 268, comma 1 cod. proc. pen.; art. 89 disp. att. cod. proc. pen.
art. 268 c.p.p., comma 1; art. 89 disp. att. c.p.p.
Richiamate in relazione alla censura difensiva sulla presunta inutilizzabilità di una intercettazione per mancata indicazione del numero del chiamante; la Corte non ha risolto il profilo sostanziale in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile.
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
d.l. 16/7/2020 n. 76, conv. in L. 11/9/2020 n. 120
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le modalità semplificate di scelta del contraente non imponevano obbligo di sorteggio e dunque l'assenza del verbale di sorteggio non prova di per sé la turbativa; il giudizio di merito su tale argomento non è stato affrontato nella decisione per inammissibilità.
Massime di principio
- Se la misura cautelare è divenuta inefficace (revocata o annullata per decorso dei termini), l'interesse a proporre ricorso per la libertà sussiste solo se il ricorrente dichiara espressamente l'intenzione di utilizzare una pronuncia favorevole per una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è un atto personale: per conservare interesse all'impugnazione va manifestata con chiarezza nel ricorso e, se necessario, con procura speciale al difensore.
- Quando il provvedimento impugnato è divenuto inefficace, il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
- Le censure sulle modalità di selezione del contraente (es. obbligo di sorteggio) e sull'utilizzabilità di intercettazioni devono essere presentate con riferimento a un interesse concreto e attuale: altrimenti rischiano di restare non esaminate per sopravvenuta carenza di interesse.
- Per contestare la motivazione di un provvedimento cautelare occorre dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall'omessa o insufficiente motivazione; la mera critica teorica alla valutazione dei gravi indizi può non essere sufficiente se la misura è divenuta inefficace.
- Se si intende ottenere una futura riparazione per ingiusta detenzione, è strategico dichiararlo espressamente già nel ricorso e munire il difensore di eventuali procure speciali richieste dalla procedura.
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