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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40100/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 09/09/2022 denunciando nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 273 c.p.p. e omessa/insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato di cui all'art. 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). Sostiene che il Tribunale abbia ripreso acriticamente le argomentazioni del G.I.P. senza valutare elementi a discarico (interrogatorio di garanzia, intercettazioni, assenza di interessamento verso il responsabile del procedimento, mancato obbligo di sorteggio secondo il d.l. 16/7/2020 n.76 conv. in L. n.120/2020, contestazioni di utilizzabilità di specifiche captazioni ex art. 268 c.p.p. e art. 89 disp. att. c.p.p.).

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché la misura cautelare de qua era nel frattempo divenuta inefficace (l'ordinanza era stata annullata per decorso dei termini ex artt. 297-303 c.p.p.) e il ricorrente non ha manifestato nel ricorso la volontà di utilizzare l'eventuale pronuncia favorevole ai fini di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione (richiesta che deve essere espressamente proclamata e rappresentata, anche mediante procura speciale). Per tale ragione i profili di merito (valutazione dei gravi indizi, utilizzabilità delle intercettazioni, ecc.) non sono stati esaminati. Il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione in concorso; contestazione della responsabilità concorrente nel reato ma sulla questione non si è pronunciato nel merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 353-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; il Tribunale aveva ritenuto sussistere gravi indizi, ma la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito per carenza di interesse del ricorrente.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente per censurare una presunta nullità dell'ordinanza impugnata; la Corte non ha affrontato il rilievo sostanziale di nullità perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

  • artt. 297-303 cod. proc. pen.

    Richiamati in quanto l'ordinanza impugnata era stata annullata per decorso dei termini previsti da tali norme, circostanza che ha reso la misura cautelare inefficace e ha determinato la carenza di interesse all'impugnazione.

  • art. 315, comma 3 e art. 645, comma 1 cod. proc. pen.

    art. 315 c.p.p., comma 3; art. 645 c.p.p., comma 1

    La Corte richiama il combinato disposto di queste norme per affermare che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è un atto riservato alla parte e che, per conservare interesse ad impugnare provvedimenti divenuti inefficaci, il ricorrente deve manifestare esplicitamente la volontà di utilizzare la pronuncia ai fini della futura domanda di riparazione.

  • sentenza Sezioni Unite n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)

    Cass. SS.UU. n. 7931/2010 (Testini)

    Giurisprudenza di riferimento che richiede specifica e motivata deduzione dell'interesse a coltivare il ricorso in vista di futura domanda di riparazione, principio applicato dalla Corte nel provvedimento.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma impiegata per la condanna del ricorrente alle spese e per disporre il pagamento a titolo di ammenda per inammissibilità fondata su colpa nella determinazione della causa.

  • art. 268, comma 1 cod. proc. pen.; art. 89 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 268 c.p.p., comma 1; art. 89 disp. att. c.p.p.

    Richiamate in relazione alla censura difensiva sulla presunta inutilizzabilità di una intercettazione per mancata indicazione del numero del chiamante; la Corte non ha risolto il profilo sostanziale in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

    d.l. 16/7/2020 n. 76, conv. in L. 11/9/2020 n. 120

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che le modalità semplificate di scelta del contraente non imponevano obbligo di sorteggio e dunque l'assenza del verbale di sorteggio non prova di per sé la turbativa; il giudizio di merito su tale argomento non è stato affrontato nella decisione per inammissibilità.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare è divenuta inefficace (revocata o annullata per decorso dei termini), l'interesse a proporre ricorso per la libertà sussiste solo se il ricorrente dichiara espressamente l'intenzione di utilizzare una pronuncia favorevole per una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è un atto personale: per conservare interesse all'impugnazione va manifestata con chiarezza nel ricorso e, se necessario, con procura speciale al difensore.
  • Quando il provvedimento impugnato è divenuto inefficace, il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate.
  • Le censure sulle modalità di selezione del contraente (es. obbligo di sorteggio) e sull'utilizzabilità di intercettazioni devono essere presentate con riferimento a un interesse concreto e attuale: altrimenti rischiano di restare non esaminate per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Per contestare la motivazione di un provvedimento cautelare occorre dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall'omessa o insufficiente motivazione; la mera critica teorica alla valutazione dei gravi indizi può non essere sufficiente se la misura è divenuta inefficace.
  • Se si intende ottenere una futura riparazione per ingiusta detenzione, è strategico dichiararlo espressamente già nel ricorso e munire il difensore di eventuali procure speciali richieste dalla procedura.

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