Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34912/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che l'unico motivo era generico e non specificamente ancorato alla motivazione della sentenza impugnata, la quale era ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa il 12/01/2024 dalla Corte d'appello di Bari, deducendo un solo motivo con cui ha denunciato violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali in relazione sia al giudizio di responsabilità sia alla determinazione della pena. Secondo la Corte di cassazione, il motivo era formulato in modo generico e indeterminato: non conteneva una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata, non sviluppava una concreta analisi delle ragioni poste a base della decisione e, quindi, non consentiva al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mosso né di esercitare adeguatamente il controllo richiesto.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La doglianza in cassazione deve essere specifica e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; un motivo generico o indeterminato non consente il controllo di legittimità e conduce all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autonomamente intelligibile: non è sufficiente enunciare vizi di legge o di motivazione in termini assertivi.
  • La critica alla sentenza impugnata deve confrontarsi con le singole argomentazioni della decisione; la mancanza di un effettivo confronto con la motivazione rende il ricorso inammissibile.
  • Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente corretta e il ricorso non ne individua con precisione i passaggi contestati, la Corte di cassazione non può supplire alla genericità delle censure.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.