Cassazione Penale, Ordinanza n. 04039/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza/sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa. Il fatto sostanziale, desumibile dal testo, riguarda un furto connesso a un allaccio abusivo e alla alterazione dei consumi, in cui i giudici di merito hanno valorizzato che l'imputata abitava l'appartamento, che vi era un allaccio abusivo, la diminuzione dei consumi e l'intento fraudolento di eludere la corretta rilevazione dei consumi. Con il primo motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del furto; con il secondo si deduceva vizio di motivazione sul rigetto delle specifiche doglianze difensive, ritenendo approssimato l'accertamento tecnico sui consumi; con il terzo si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sul giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile in sede di legittimità perché la questione non risultava specificamente dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; in ogni caso ha reputato la motivazione della sentenza impugnata corretta e non manifestamente illogica quanto alla prova del dolo. Ha ritenuto il secondo motivo generico e reiterativo, osservando che la Corte di appello aveva congruamente risposto alle doglianze difensive e valorizzato la genericità della critica all'accertamento tecnico sui consumi. Ha ritenuto anche il terzo motivo non esaminabile in cassazione, perché non previamente dedotto in appello secondo il medesimo art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
i motivi di ricorso per cassazione non possono essere esaminati se non sono stati previamente dedotti come specifici motivi di appello, quando ciò sia richiesto dalla norma richiamata nel testo della decisione.
è la base per la condanna della ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono scrutinabili censure che introducano questioni non specificamente dedotte in appello, quando la legge ne prevede l'inammissibilità.
- La deduzione del vizio motivazionale non può limitarsi a contestazioni generiche o reiterative: la critica deve confrontarsi con le ragioni effettivamente poste a base della decisione impugnata e indicare in modo specifico l'errore logico o giuridico.
- La motivazione è immune da censura quando il giudice di merito valorizzi elementi fattuali coerenti tra loro e non manifestamente illogici, come nel caso di abitazione dell'immobile, presenza di allaccio abusivo, diminuzione dei consumi e finalità elusiva della corretta misurazione.
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sul giudizio di equivalenza tra circostanze devono essere introdotte tempestivamente nei gradi di merito; in difetto, non sono esaminabili in cassazione.
Come è indicizzato
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