Cassazione Penale, Ordinanza n. 32570/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova del 28 gennaio 2026, che ne ha dichiarato la responsabilità per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente, ritenendo il fatto di lieve entità. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per improcedibilità dell'azione penale, sostenendo che il giudizio di appello non fosse stato definito entro il termine di due anni previsto dall'art. 344-bis c.p.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché il regime di improcedibilità si applica ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, mentre il reato in esame era stato consumato nel 2018. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la confessione spontanea e indicativa di resipiscenza. La censura è stata ritenuta generica, in quanto non si confrontava con la motivazione della Corte di appello, che aveva evidenziato le ulteriori condanne specifiche riportate dall'imputato, anche per fatti successivi, ritenendolo non meritevole di un trattamento indulgente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'art. 344-bis c.p.p. non era applicabile a un reato consumato nel 2018. Il secondo motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava con la ragione posta dalla Corte di appello a fondamento del diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha precisato che, per negare tali attenuanti, è sufficiente indicare il motivo ritenuto prevalente, senza dover confutare tutte le ragioni prospettate dalla difesa. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il regime di improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione si applica ai reati commessi dopo il 1° gennaio 2020; non si applica a un reato consumato nel 2018.
versamento della somma ... di euro tremila a favore della cassa delle ammende
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il regime di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p. per il superamento del termine massimo di definizione del giudizio di impugnazione non si applica ai reati consumati prima del 1° gennaio 2020.
- È generico il motivo di ricorso contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e con il motivo prevalente indicato dal giudice per escludere un trattamento indulgente.
- Nel negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve indicare la ragione ritenuta prevalente, ma non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo argomento prospettato dalla difesa.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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