Ordinanza n. 1851/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro la revoca del programma di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma nell'ambito della controversia relativa alla revoca del programma di protezione. Dal testo emerge che l'Amministrazione aveva contestato loro la violazione, in più occasioni, degli impegni assunti e, tra l'altro, il rifiuto di collaborare al trasferimento resosi necessario per la loro stessa protezione. Gli appellanti hanno quindi sostenuto, in sede cautelare, l'illegittimità della revoca e la necessità di mantenere le misure di protezione; il testo non specifica ulteriori motivi articolati nell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che le circostanze evidenziate nel provvedimento amministrativo fossero idonee a giustificare la revoca del programma di protezione ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 6 del 2018. In particolare, ha valorizzato il reiterato venir meno agli impegni assunti e il rifiuto di collaborare al trasferimento necessario per la protezione degli interessati. Quanto alle esigenze di sicurezza, il Collegio ha ritenuto che esse potessero essere soddisfatte mediante le ordinarie misure di protezione adottate dalle Autorità di pubblica sicurezza. È stata confermata, pertanto, la reiezione della domanda cautelare disposta dal TAR. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 13, comma 3, legge n. 6 del 2018
Costituisce la base normativa della revoca del programma di protezione; la revoca è stata ritenuta giustificata dal reiterato mancato rispetto degli impegni assunti e dal rifiuto di collaborare al trasferimento necessario per la protezione.
Massime di principio
- La revoca di un programma di protezione può essere ritenuta giustificata quando i beneficiari vengano meno in più occasioni agli impegni assunti nell'ambito del programma, soprattutto quando rifiutino di collaborare a un trasferimento resosi necessario per la loro stessa sicurezza.
- Nel giudizio cautelare, la valutazione della legittimità della revoca di un programma di protezione può fondarsi sulle circostanze documentate dall'Amministrazione circa la reiterata inosservanza degli impegni e la mancata collaborazione dei beneficiari.
- La revoca del programma di protezione non implica necessariamente l'assenza di ogni tutela della sicurezza personale, qualora le esigenze residue possano essere soddisfatte mediante le ordinarie misure di protezione predisposte dalle Autorità di pubblica sicurezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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