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Sentenza

Sentenza del 23/06/2015 n. 2797 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO - GESTIONE TRIBUTI LOCALI - Appalto del Comune a società concessionaria - Accertamento - Impugnazione - Legittimazione passiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, contestando: l'estromissione del Comune dal giudizio, soprattutto per gli anni anteriori all'affidamento del servizio a I.C.A.; l'assenza o insufficienza di verbali di verifica e di contestazioni preliminari; la natura delle insegne, ritenute esenti in quanto insegne di esercizio; e l'errata quantificazione della superficie pubblicitaria tassata. La controversia riguardava tre cartelli collocati su un totem e, per il 2013, anche un cavalletto pubblicitario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato che I.C.A., in quanto concessionaria iscritta all'albo ministeriale previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/1997, aveva acquisito sia la legittimazione sostanziale sia quella processuale a gestire gli accertamenti e a resistere alle relative impugnazioni. Il Comune di Como è stato quindi correttamente estromesso. La Commissione ha ritenuto soggetti a imposta sia i cartelli del totem, qualificati come cartelloni pubblicitari e non come semplici insegne di esercizio, sia il cavalletto pubblicitario. Tuttavia, ha accolto parzialmente l'appello sulla quantificazione, stabilendo che la superficie imponibile dei cartelloni sul totem fosse complessivamente di 4 mq, anziché 6 mq, per insufficienza della prova fornita dal concessionario sulle dimensioni effettive. La sentenza di primo grado è stata confermata nel resto e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 52 del d.lgs. 446/1997

    La società concessionaria ha assunto la potestà impositiva e la legittimazione passiva a resistere all'impugnazione dell'accertamento.

    L'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione può trasferire al concessionario non solo i poteri amministrativi relativi al tributo, ma anche la legittimazione processuale nelle controversie sugli accertamenti, inclusi quelli riferiti a periodi anteriori alla concessione quando il Comune non abbia ancora perso il relativo potere impositivo.

  • Art. 53 del d.lgs. 446/1997

    Albo ministeriale delle società abilitate alla gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.

    L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto per l'affidamento a una società privata delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.

  • Art. 2-bis della legge n. 75/2002

    Sono esenti le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede dell'attività, se non eccedono i 5 mq e indicano al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.

    L'esenzione riguarda le insegne che hanno una funzione identificativa e localizzativa della sede. Un totem che pubblicizza più attività o un cavalletto destinato a promuovere prodotti e servizi, senza limitarsi a indicare il luogo dell'esercizio, è qualificato come mezzo pubblicitario soggetto a imposta.

  • Art. 18 del capitolato allegato al contratto di concessione

    La disposizione è stata richiamata come conferma del trasferimento al concessionario dei poteri relativi all'accertamento e alla gestione del tributo, anche con riferimento a situazioni pregresse non ancora definite.

  • Art. 27 del capitolato allegato al contratto di concessione

    La fase contenziosa relativa agli accertamenti è stata ritenuta trasferita al concessionario, che diviene il soggetto legittimato a resistere in giudizio.

Massime di principio

  • Quando un Comune affida legittimamente a una concessionaria iscritta all'albo ministeriale la gestione dell'accertamento e della riscossione di un tributo locale, la concessionaria può essere l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio per le impugnazioni degli atti, mentre il Comune può essere estromesso.
  • Il trasferimento della gestione può riguardare anche accertamenti riferiti ad annualità anteriori alla concessione, purché il Comune conservasse ancora il potere di accertare e non fossero scaduti i termini per l'esercizio della potestà impositiva.
  • L'assenza di un verbale di sopralluogo non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, salvo che la legge o il regolamento applicabile ne impongano la redazione oppure che l'assenza renda impossibile provare i fatti contestati.
  • Per beneficiare dell'esenzione prevista per le insegne di esercizio, il mezzo deve identificare o indicare la sede dell'attività; se promuove più esercizi o prodotti e svolge una funzione principalmente propagandistica, può essere qualificato come cartello pubblicitario imponibile.
  • La superficie imponibile deve essere provata dall'ente impositore o dal concessionario. In mancanza di misurazioni, documenti o altri elementi probatori affidabili, il giudice può ridurre la superficie accertata sulla base delle prove disponibili.
  • L'accertamento può essere confermato nella sua natura e nel suo presupposto impositivo, ma ridotto nella quantificazione quando l'amministrazione dimostri l'esistenza della pubblicità senza dimostrarne adeguatamente le dimensioni.

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