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Sentenza

Sentenza del 23/06/2015 n. 516 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

CREDITO FISCALE - Espropriazione presso terzi - Agenzia delle entrate - Dichiarazione assenza credito - Ricorso per accertamento del credito - Competenza giudice tributario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’accertamento dell’obbligo del terzo previsto dall’art. 548 c.p.c., con particolare riferimento all’esistenza di un credito tributario del contribuente esecutato. Il ricorrente contestava, in sostanza, la dichiarazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva negato l’esistenza del credito. La questione principale era stabilire se la controversia appartenesse alla giurisdizione ordinaria o a quella tributaria.

La decisione

È stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario. Quando il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo riguarda l’esistenza di un credito di natura tributaria, la controversia investe direttamente un rapporto tributario. Anche la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle entrate, in qualità di terzo pignorato, è stata considerata espressione del potere impositivo dell’amministrazione. Pertanto, la questione deve essere trattata davanti al giudice tributario e non davanti al giudice ordinario.

Norme richiamate

  • Art. 548 del codice di procedura civile

    giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo

    La norma disciplina l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato. Tuttavia, quando l’obbligo riguarda l’esistenza di un credito tributario, la controversia assume natura tributaria e rientra nella giurisdizione del giudice tributario.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base alla natura sostanziale del rapporto controverso: se l’accertamento riguarda l’esistenza o l’ammontare di un credito tributario, la competenza appartiene al giudice tributario, anche se la controversia nasce nell’ambito di un’espropriazione presso terzi.
  • La dichiarazione negativa dell’Agenzia delle entrate quale terzo pignorato non è necessariamente una mera dichiarazione nell’esecuzione civile: quando incide sull’esistenza di un credito fiscale, può costituire espressione del potere impositivo e deve essere contestata davanti al giudice tributario.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra contestazioni puramente esecutive o procedurali, devolute al giudice ordinario, e contestazioni sull’esistenza, natura o quantificazione del credito tributario, devolute al giudice tributario.
  • Il fatto che la controversia sia introdotta mediante un istituto del processo esecutivo civile non prevale sulla natura tributaria del rapporto sostanziale oggetto dell’accertamento.

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