Sentenza del 23/06/2015 n. 208 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Non accertabile "per trasparenza" il socio di srl, se il calcolo è meramente contabile anziché in base a presunzioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo al 2004, contestando l'attribuzione personale di utili ritenuti distribuiti dalla società. Ha sostenuto che l'Ufficio avesse applicato impropriamente il principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del D.P.R. 917/1986 per le società di persone, senza instaurare il necessario contraddittorio con società e soci ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 218/1997. Ha inoltre rilevato che il maggior reddito della società derivava esclusivamente da una valutazione contabile, senza ricavi occulti, distribuzioni effettive di utili o elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello, ritenendo illegittimo l'accertamento fondato sulla mera applicazione contabile del criterio della trasparenza. La definizione dell'accertamento da parte della società non poteva produrre automaticamente effetti nei confronti della socia, poiché mancavano sia il contraddittorio con i soci sia prove indirette qualificate della distribuzione degli utili, come indagini finanziarie positive sui loro conti o incrementi patrimoniali. L'avviso di accertamento IRPEF è stato annullato e le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
Art. 5 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
criterio della trasparenza previsto con riferimento alle società di persone
Il principio di imputazione automatica del reddito ai soci opera per le società di persone e non può essere applicato meccanicamente a una società di capitali per presumere la distribuzione di utili.
Art. 4, comma 2, del D.Lgs. 218/1997
l'ufficio competente ... effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci ... con unico atto e in loro contraddittorio
Quando si applica un regime di trasparenza, la definizione deve coinvolgere contestualmente la società e i soci, garantendo il contraddittorio. La definizione dell'accertamento societario non si estende automaticamente ai soci se tale procedura non è stata rispettata.
Art. 2729 del codice civile
presunzioni gravi, precise e concordanti
La distribuzione occulta di utili ai soci deve essere dimostrata mediante presunzioni qualificate e convergenti, non mediante il solo dato contabile del maggior reddito accertato in capo alla società.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la distribuzione occulta di utili ai soci non può essere desunta automaticamente dal maggior reddito societario accertato.
- Una rettifica fondata esclusivamente su valutazioni contabili, senza ricavi occulti o altri elementi concreti, non è sufficiente a provare che gli utili siano stati effettivamente distribuiti ai soci.
- La presunzione di distribuzione degli utili deve essere sostenuta da indizi gravi, precisi e concordanti, come movimentazioni finanziarie riconducibili ai soci o incrementi patrimoniali incompatibili con i redditi dichiarati.
- La definizione o il consolidamento dell'accertamento nei confronti della società non produce automaticamente effetti fiscali nei confronti dei soci, soprattutto in assenza del loro coinvolgimento nel contraddittorio.
- Quando l'Amministrazione intende imputare il reddito societario ai soci secondo un meccanismo di trasparenza, deve rispettare sia i presupposti sostanziali della presunzione sia le garanzie procedurali previste dalla legge.
Testo integrale
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