Sentenza del 23/06/2015 n. 515 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
REGISTRO - CONVENZIONE DI LOTTIZAZIONE - DIRITTI EDIFICATORI - CESSIONE - Imposizione - Misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che i diritti edificatori, in quanto diritti trasferibili, costituibili o modificabili soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2463, comma 2-bis, cod. civ., siano collocabili tra i diritti reali. Tuttavia, poiché la cessione è avvenuta nell'ambito di una convenzione di lottizzazione, trova applicazione l'art. 32, comma 2, del d.P.R. 601/1973, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro della cessione di diritti edificatori effettuata nell'ambito di una convenzione di lottizzazione. Il punto centrale è stabilire se tali diritti debbano essere considerati diritti reali e se, conseguentemente, alla cessione si applichi l'imposta di registro in misura proporzionale oppure fissa.
Norme richiamate
Art. 2463, comma 2-bis, codice civile
Prevede la trascrizione per i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, comunque denominati, previsti da normative statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione regionale.
La previsione della trascrizione costituisce un elemento idoneo a collocare i diritti edificatori tra i diritti reali o, comunque, tra le situazioni giuridiche soggette a regime analogo ai diritti reali.
Art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973
Prevede il regime fiscale applicabile agli atti e alle convenzioni relativi a programmi di edilizia e urbanistici, inclusi gli atti connessi alle convenzioni di lottizzazione.
Quando la cessione dei diritti edificatori avviene nell'ambito di una convenzione di lottizzazione, l'imposta di registro si applica in misura fissa, in ragione del collegamento funzionale dell'atto con la convenzione urbanistica.
Massime di principio
- La cessione di diritti edificatori deve essere valutata anche alla luce della loro trascrivibilità: tale caratteristica ne rafforza la qualificazione come diritti reali o situazioni giuridiche assimilabili.
- Il regime dell'imposta di registro non dipende soltanto dalla natura astratta dei diritti ceduti, ma anche dal contesto giuridico e urbanistico in cui la cessione viene effettuata.
- Quando il trasferimento dei diritti edificatori è inserito in una convenzione di lottizzazione e presenta un collegamento funzionale con essa, può trovare applicazione l'imposta di registro in misura fissa prevista dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. 601/1973.
- Per stabilire il corretto trattamento fiscale occorre verificare il contenuto dell'atto, il suo collegamento con la convenzione urbanistica e la normativa applicabile, senza basarsi esclusivamente sulla qualificazione formale della cessione.
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