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Sentenza

Sentenza del 23/06/2015 n. 518 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - NOTIZIA DI REATO - Mancata comunicazione - Mancata allegazione - Legittimità accertamento - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’utilizzo del raddoppio dei termini per l’accertamento previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che mancasse una valida comunicazione o denuncia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. e che tale denuncia non fosse stata allegata all’avviso di accertamento. La questione riguardava quindi se l’assenza di allegazione della notizia di reato potesse impedire il raddoppio dei termini e rendere illegittimo l’accertamento.

La decisione

La contestazione è stata respinta e l’accertamento è stato ritenuto legittimo. È stato affermato che l’astratta rilevanza penale della violazione è sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini, purché la fattispecie accertata rientri tra i reati per i quali l’Ufficio ha l’obbligo di presentare denuncia. Non è invece necessario che la denuncia ex art. 331 c.p.p. sia materialmente allegata all’avviso di accertamento, né la sua mancata comunicazione o allegazione determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto.

Norme richiamate

  • Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

    raddoppio dei termini per l’accertamento

    Il raddoppio dei termini può operare quando la violazione fiscale presenta una rilevanza penale astratta e rientra tra i reati per i quali l’Ufficio è obbligato a presentare denuncia.

  • Art. 331 c.p.p.

    denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

    La denuncia della notizia di reato non deve necessariamente essere allegata o comunicata insieme all’avviso di accertamento affinché il raddoppio dei termini sia applicabile.

Massime di principio

  • Per valutare la legittimità del raddoppio dei termini occorre verificare se i fatti contestati siano astrattamente riconducibili a un reato tributario per il quale l’Ufficio aveva l’obbligo di denuncia.
  • La validità del raddoppio non dipende necessariamente dalla prova dell’effettiva presentazione della denuncia né dalla sua allegazione all’avviso di accertamento, se la fattispecie accertata presenta astratta rilevanza penale.
  • La mancata comunicazione della notizia di reato al contribuente, da sola, non comporta l’illegittimità dell’accertamento.
  • La contestazione può risultare fondata solo se si dimostra che i fatti non avevano alcuna astratta rilevanza penale oppure che l’Ufficio ha applicato il raddoppio al di fuori dei presupposti previsti dalla legge.

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