Sentenza del 23/06/2015 n. 518 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - NOTIZIA DI REATO - Mancata comunicazione - Mancata allegazione - Legittimità accertamento - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’utilizzo del raddoppio dei termini per l’accertamento previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che mancasse una valida comunicazione o denuncia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p. e che tale denuncia non fosse stata allegata all’avviso di accertamento. La questione riguardava quindi se l’assenza di allegazione della notizia di reato potesse impedire il raddoppio dei termini e rendere illegittimo l’accertamento.
La decisione
La contestazione è stata respinta e l’accertamento è stato ritenuto legittimo. È stato affermato che l’astratta rilevanza penale della violazione è sufficiente a giustificare il raddoppio dei termini, purché la fattispecie accertata rientri tra i reati per i quali l’Ufficio ha l’obbligo di presentare denuncia. Non è invece necessario che la denuncia ex art. 331 c.p.p. sia materialmente allegata all’avviso di accertamento, né la sua mancata comunicazione o allegazione determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
raddoppio dei termini per l’accertamento
Il raddoppio dei termini può operare quando la violazione fiscale presenta una rilevanza penale astratta e rientra tra i reati per i quali l’Ufficio è obbligato a presentare denuncia.
Art. 331 c.p.p.
denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
La denuncia della notizia di reato non deve necessariamente essere allegata o comunicata insieme all’avviso di accertamento affinché il raddoppio dei termini sia applicabile.
Massime di principio
- Per valutare la legittimità del raddoppio dei termini occorre verificare se i fatti contestati siano astrattamente riconducibili a un reato tributario per il quale l’Ufficio aveva l’obbligo di denuncia.
- La validità del raddoppio non dipende necessariamente dalla prova dell’effettiva presentazione della denuncia né dalla sua allegazione all’avviso di accertamento, se la fattispecie accertata presenta astratta rilevanza penale.
- La mancata comunicazione della notizia di reato al contribuente, da sola, non comporta l’illegittimità dell’accertamento.
- La contestazione può risultare fondata solo se si dimostra che i fatti non avevano alcuna astratta rilevanza penale oppure che l’Ufficio ha applicato il raddoppio al di fuori dei presupposti previsti dalla legge.
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