Sentenza del 23/06/2015 n. 415 - Comm. Trib. Prov. Savona
RENDITA CATASTALE - Accatastamento seguito variazione - Rettifica rendita - Modifica categoria - Modifica consistenza - Autotutela - Revisione rendita - Spetta - Revisione categoria - Non spetta - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto. L’ufficio aveva già accolto parzialmente le doglianze in sede di autotutela, rivedendo la consistenza dell’immobile e determinando la conseguente rendita catastale, ma aveva mantenuto invariata la categoria catastale. La Commissione tributaria ha ritenuto che le ulteriori contestazioni relative alle caratteristiche dell’immobile non fossero fondate e ha confermato la legittimità della revisione catastale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il provvedimento con cui l’Amministrazione, a seguito della denuncia di variazione catastale predisposta da un geometra, ha modificato la categoria catastale, la consistenza e, conseguentemente, la rendita catastale proposta. La contribuente sosteneva che l’intervento consistesse soltanto nella posa di una veranda destinata a proteggere l’immobile dagli agenti atmosferici e che tale modifica non giustificasse la revisione operata dall’ufficio.
Massime di principio
- L’Amministrazione catastale può rettificare categoria, consistenza e rendita anche quando la variazione derivi da una denuncia presentata dal contribuente, se ritiene che i dati dichiarati non riflettano le caratteristiche effettive dell’immobile.
- L’autotutela parzialmente favorevole, con revisione della consistenza e della rendita, non comporta necessariamente l’accoglimento delle ulteriori richieste del contribuente, come la modifica della categoria catastale.
- La semplice realizzazione di una veranda o di una struttura di protezione non determina automaticamente una specifica categoria catastale o una determinata rendita: occorre valutare le caratteristiche concrete, la consistenza e l’incidenza dell’intervento sull’immobile.
- In caso di contestazione della rendita, il contribuente deve fornire elementi tecnici idonei a dimostrare che la categoria, la consistenza o le caratteristiche considerate dall’ufficio siano errate; mere affermazioni descrittive possono non essere sufficienti.
- La revisione della rendita catastale può essere confermata quando risulta coerente con la consistenza accertata e con le caratteristiche effettive dell’immobile, anche se il contribuente aveva presentato una diversa proposta tramite un tecnico.
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