Ordinanza n. 1879/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.a.r. per il Lazio, Sezione Prima bis, n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente un diniego alla fruizione del congedo straordinario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I bis, di rigetto della domanda cautelare contro il diniego di fruizione del congedo straordinario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione del diniego amministrativo relativo alla fruizione del congedo straordinario. Il Ministero della difesa si è costituito sostenendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’applicabilità del limite complessivo biennale previsto dall’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001. Il Consiglio di Stato ha esaminato i presupposti cautelari, rilevando che, anche prescindendo dal danno grave e irreparabile, non risultava adeguatamente evidente il fumus boni iuris, alla luce dell’orientamento della Sezione espresso nella sentenza n. 7960 del 10 ottobre 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e quindi confermato il rigetto della tutela cautelare disposto dal TAR. La decisione è fondata sull’assenza di un fumus boni iuris sufficientemente evidente: il comma 5-bis dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui stabilisce che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa, è stato interpretato dalla Sezione come prescrittivo di un limite biennale complessivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 42, comma 5-bis, d.lgs. n. 151/2001
il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa
Secondo l’orientamento richiamato dal Collegio, la disposizione impone un limite complessivo di due anni per la fruizione del congedo nell’arco della vita lavorativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati relativi alla salute, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando non emerge con adeguata evidenza il fumus boni iuris, la domanda di sospensione deve essere respinta anche senza una specifica valutazione favorevole del requisito del danno grave e irreparabile.
- L’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001 deve essere interpretato, secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, nel senso che il congedo straordinario fruito ai sensi del comma 5 è soggetto a un limite complessivo di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa.
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