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Ordinanza

Ordinanza n. 1879/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.a.r. per il Lazio, Sezione Prima bis, n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente un diniego alla fruizione del congedo straordinario.

Giustizia amministrativa202603428

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I bis, di rigetto della domanda cautelare contro il diniego di fruizione del congedo straordinario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’interessato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione del diniego amministrativo relativo alla fruizione del congedo straordinario. Il Ministero della difesa si è costituito sostenendo, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’applicabilità del limite complessivo biennale previsto dall’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001. Il Consiglio di Stato ha esaminato i presupposti cautelari, rilevando che, anche prescindendo dal danno grave e irreparabile, non risultava adeguatamente evidente il fumus boni iuris, alla luce dell’orientamento della Sezione espresso nella sentenza n. 7960 del 10 ottobre 2025.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e quindi confermato il rigetto della tutela cautelare disposto dal TAR. La decisione è fondata sull’assenza di un fumus boni iuris sufficientemente evidente: il comma 5-bis dell’art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui stabilisce che il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa, è stato interpretato dalla Sezione come prescrittivo di un limite biennale complessivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 42, comma 5-bis, d.lgs. n. 151/2001

    il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa

    Secondo l’orientamento richiamato dal Collegio, la disposizione impone un limite complessivo di due anni per la fruizione del congedo nell’arco della vita lavorativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati relativi alla salute, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando non emerge con adeguata evidenza il fumus boni iuris, la domanda di sospensione deve essere respinta anche senza una specifica valutazione favorevole del requisito del danno grave e irreparabile.
  • L’art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151/2001 deve essere interpretato, secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato, nel senso che il congedo straordinario fruito ai sensi del comma 5 è soggetto a un limite complessivo di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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