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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33492/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, contestando: 1) la ritenuta sussistenza del reato, sostenendo che la motivazione sulla condotta posta in essere per opporsi alle formalità di identificazione fosse erronea; 2) il diniego della rinnovazione istruttoria in appello, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle risultanze probatorie; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che i motivi sono generici e non si confrontano in modo effettivo con la motivazione puntuale della sentenza impugnata. In particolare, osserva che la mancata ammissione della prova subordinata alla originaria richiesta di giudizio abbreviato condizionato non può essere devoluta come motivo di gravame, poiché in primo grado l'imputato aveva poi richiesto il giudizio abbreviato non condizionato dopo il rigetto di quello condizionato; residuava soltanto la possibilità di sollecitare l'integrazione istruttoria d'ufficio ex art. 603, comma 3, c.p.p., istanza che non risulta proposta. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ritiene adeguata la motivazione della Corte territoriale, fondata sulle modalità dei fatti e sulle reiterate condotte violente e minacciose.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    In appello, quando non è più deducibile la mancata ammissione della prova originariamente subordinata alla richiesta di rito abbreviato, la parte può solo sollecitare i poteri officiosi di integrazione istruttoria del বিচারice d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 628 c.p.

    Il testo richiama il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma non indica l'articolo; la qualificazione giuridica è comunque quella del delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente reiterative o assertive che non si confrontino specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con le rationes decidendi adottate dal giudice di merito.
  • La doglianza relativa al mancato accoglimento di una prova subordinata a una richiesta originaria di giudizio abbreviato condizionato non può essere proposta come motivo di appello o di ricorso se la parte, dopo il rigetto del rito condizionato, ha scelto il giudizio abbreviato non condizionato; in tale caso resta solo la possibilità di richiedere l'integrazione istruttoria officiosa ex art. 603, comma 3, c.p.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e coerente, anche valorizzando le modalità del fatto e la reiterazione di condotte violente o minacciose.
  • L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente, salvo casi particolari, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacceViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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