Cassazione Penale, Ordinanza n. 09375/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 28 maggio 2025. Dal testo emerge che i motivi dedotti erano due: la contestazione circa l'inidoneità dell'offerta e la censura sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non non evitata senza colpa, segue anche tale sanzione pecuniaria. Non emergono dal testo il reato contestato né il contenuto sostanziale della decisione di merito oltre al diniego dell'art. 131-bis c.p. e alla questione dell'offerta.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta correttamente negata dalla Corte territoriale; il ricorrente ha riproposto una censura generica su tale punto.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso non derivante da assenza di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del diniego della particolare tenuità del fatto richiede una critica puntuale alle ragioni poste dal giudice di merito; una contestazione generica non è idonea a fondare il ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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