Cassazione Penale, Ordinanza n. 33484/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 30/01/2024. Dall'ordinanza emerge che il ricorrente ha censurato, in sostanza, la rilevanza probatoria delle intercettazioni telefoniche utilizzate nel giudizio di merito e l'identificazione dell'imputato. La Suprema Corte ha rilevato che tali doglianze erano dirette a contestare la ricostruzione dei fatti, la valutazione del materiale probatorio e l'apprezzamento del contenuto delle conversazioni intercettate, nonché le conclusioni del giudice di merito sull'identificazione, basate sull'intestazione dell'utenza e su ulteriori elementi confermativi. Il ricorso è stato ritenuto privo di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla valenza probatoria delle intercettazioni e sull'identificazione dell'imputato fossero inammissibili perché attinenti alla valutazione del fatto e del compendio probatorio, riservate al giudice di merito, la cui motivazione è stata giudicata congrua, adeguata e immune da vizi logici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che mirano esclusivamente a una diversa ricostruzione del fatto o a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, se la motivazione del giudice di merito è congrua, logicamente coerente e immune da vizi.
- Le intercettazioni telefoniche possono costituire valido mezzo di prova, purché il loro contenuto sia valutato con rigore e sorretto da ineccepibili argomenti logici; la relativa valutazione è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o assenza di motivazione.
- Le contestazioni sull'identificazione dell'imputato, quando siano affrontate dal giudice di merito con motivazione adeguata e fondate su plurimi elementi convergenti, non possono essere riproposte in cassazione come mera diversa lettura delle risultanze processuali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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