Cassazione Penale, Ordinanza n. 28207/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone per un reato tributario previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002, con pena di un anno di reclusione e 450 euro di multa. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione sull'affermazione della responsabilità, sostenendo in sostanza di essere incorso in errore nell'omissione di alcune voci di reddito e contestando la tenuta logica della motivazione sulla sussistenza anche dell'elemento soggettivo; con il terzo e il quarto motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché meramente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello con motivazione ritenuta approfondita e adeguata; ha osservato che la censura sull'errore nell'omessa indicazione dei redditi non scalfiva la motivazione e che l'eventuale ignoranza dell'obbligo dichiarativo era comunque irrilevante ai sensi dell'art. 5 c.p. Ha poi ritenuto manifestamente infondati il terzo e il quarto motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato sulla base dei plurimi precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi, mentre la pena era stata applicata in misura contenuta, al minimo per la detentiva e di poco superiore al minimo per la pecuniaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il ricorso non ne ha scalfito l'integrazione fattuale e soggettiva come accertata nei giudizi di merito.
L'ignoranza dell'obbligo di dichiarare tutte le componenti di reddito è stata ritenuta irrilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità penale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo avversativo questioni di fatto o censure già disattese con motivazione completa e coerente dal giudice di merito, senza individuare reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
- In tema di elemento soggettivo, l'eventuale ignoranza dell'obbligo giuridico rilevante non esclude di per sé la responsabilità quando il giudice di merito abbia escluso, con motivazione adeguata, l'errore in fatto dedotto dall'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e sui suoi precedenti penali, senza necessità di ulteriori specificazioni, specie quando la pena sia stata già determinata in misura vicina al minimo edittale.
- In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio è infondata se la sentenza impugnata dà conto in modo sufficiente dei criteri seguiti per la quantificazione della pena e della scelta di non riconoscere le attenuanti generiche.
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