Cassazione Penale, Sentenza n. 2081/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale per fuga all'estero: il condannato è risultato assente ai controlli del 31 ottobre e dei primi giorni di novembre 2022; il padre ha riferito che era in Germania presso la moglie e la madre ha dichiarato che non sarebbe più rientrato in Italia. Il Tribunale ha qualificato la sottrazione come 'inaudita gravità' e ha disposto la revoca con efficacia ex tunc, ritenendo venuta meno la fiducia nella sua correttezza comportamentale e il fallimento della misura alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la procedura di revoca, osservando che le notifiche erano state effettuate al difensore e al domicilio e che la missiva priva di firma non poteva essere attribuita all'Indino; non era quindi necessario il decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. La Corte ha inoltre confermato la possibilità di revoca con efficacia ex tunc quando il comportamento del condannato dimostra fin dall'inizio l'assenza di adesione al programma di risocializzazione, citando orientamenti giurisprudenziali e principi costituzionali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice ha ritenuto che non fosse necessario emanare il decreto di irreperibilità perché le notifiche erano state regolarmente effettuate al difensore e al domicilio e la misura alternativa aveva avuto parziale esecuzione; la sottrazione totale è stata considerata sostanziale evasione.
Sentenza Corte costituzionale n. 343 del 1987
Richiamata quale principio secondo cui, in tema di misure alternative, la revoca con efficacia retroattiva è ammissibile se il comportamento del condannato dimostra l'inesistenza fin dall'inizio di adesione al programma di risocializzazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della pena.
Cass. Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019
Giurisprudenza richiamata a conferma della legittimità della revoca ex tunc in presenza di condotta trasgressiva immediatamente contigua all'inizio della misura e di pluralità/entità delle violazioni.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Citata in relazione al regime di responsabilità e all'assenza di profili di esenzione nella determinazione della causa di inammissibilità e delle conseguenti spese.
Massime di principio
- La fuga o la sottrazione totale al programma di una misura alternativa può costituire evasione di tale misura e legittimare la revoca, anche con efficacia retroattiva, se la condotta dimostra l'assenza di adesione al programma fin dall'inizio.
- Una comunicazione priva di firma che dichiari la nomina di un difensore non è automaticamente attribuibile all'interessato; l'assenza di sottoscrizione può rendere irrilevante la nomina agli effetti delle notifiche.
- Il decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. è necessario solo quando non siano state possibile regolari notifiche; se notifiche e parziale esecuzione della misura sono già avvenute, il decreto non è obbligatorio.
- Per spingere alla revoca con efficacia ex tunc non è sufficiente una violazione isolata: occorre che il comportamento sia così negativo e precoce da far ritenere inesistente la volontà di aderire al percorso di trattamento fin dall'inizio.
- Chi propone ricorso infondato rischia la condanna alle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende; valutare attentamente i profili procedurali e sostanziali prima di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1928/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1929/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1930/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1934/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1935/2024 del 17/01/2024
- Sentenza penale · 17 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 1936/2024 del 17/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →