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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11969/2021 del 06/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento integrativo relativo all'anno 2002 con rideterminazione di maggior reddito d'impresa e ripresa a tassazione di IVA, IRPEG e IRAP a seguito di verifiche bancarie e dopo una precedente definizione mediante adesione. La società contestava la natura induttiva dell'accertamento e la fondatezza della pretesa erariale. In primo grado la CTP accoglieva parzialmente il ricorso riducendo le somme; la CTR riformava parzialmente riducendo ulteriormente l'ammontare ritenendo esenti da IVA le somme versate dagli acquirenti al momento dell'ordine in quanto riconosciute come caparre. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra l'altro, il mancato esame nel merito da parte della CTR e insufficiente motivazione sulla riqualificazione delle somme come caparre; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate. Ha rilevato che la Commissione tributaria regionale ha violato il dovere decisorio del giudice d'appello, limitandosi a rigettare la doglianza dell'Ufficio con un parametro inidoneo (richiamando un presunto difetto di autosufficienza) e senza procedere al pieno riesame del merito. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sulla riqualificazione delle somme versate dagli acquirenti come caparre. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR competente in diversa composizione; è stato inoltre dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale mentre gli altri motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti come per la decisione principale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    La CTU è un mezzo istruttorio a supporto del giudice, non un nuovo atto probatorio idoneo a giustificare l'introduzione di nuove domande o eccezioni ai sensi dell'art. 24; fornisce ausilio alla valutazione del giudice ma non può sostituire le allegazioni e le prove delle parti.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Stabilisce i requisiti di specificità dell'impugnazione in sede di appello; la Corte ha rilevato la distinzione tra carenza di specificità (che rende inammissibile l'atto) e carenza di autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24

    I motivi aggiunti sono ammissibili solo quando vengano depositati documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione; la Corte ha escluso che la CTU integri tale condizione.

  • d.lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 4

    Norma richiamata in tema di soglie per l'ammissibilità di accertamenti integrativi; la Corte ha ritenuto inammissibile il relativo motivo incidentale per mancanza di impugnazione nei termini e per difetto di riproduzione degli atti ove rilevavano i dati.

  • c.p.c., art. 360 nn. 3, 4, 5

    Fondamenti di doglianza in cassazione (violazione di norme processuali e insufficiente motivazione). La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi al mancato esame del merito e all'insufficiente motivazione ma ha dichiarato inammissibili altri motivi per difetto di autosufficienza.

  • c.p.c., art. 366

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte ha escluso che l'Ufficio avesse 'farcito' il ricorso con atti estranei (spillatura), ritenendo legittima la riproduzione degli atti pertinenti.

  • c.p.c., art. 342

    Richiamato in relazione alla nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori; la Corte ha rilevato che la CTR ha omesso il necessario esame delle questioni di merito.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59

    La regola delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice; la Corte ricorda che in linea di principio il giudice d'appello deve trattenere la causa e decidere nel merito salvo le eccezioni previste da tale articolo.

  • TUIR, art. 102

    Norma richiamata in ordine al computo delle perdite fiscali pregresse; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo per difetto di autosufficienza nella riproduzione degli atti comprovanti le perdite.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 4

    Norma tributaria richiamata dalla ricorrente incidentale in tema di accertamento; la Corte non ha esaminato il merito per quel motivo, dichiarandolo inammissibile o assorbito ove non adeguatamente riprodotto.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Norma IVA richiamata con riguardo alla disquisizione sulla imponibilità delle somme versate al momento dell'ordine; la Corte ha censurato la motivazione della CTR che aveva qualificato tali somme come caparra senza adeguata argomentazione.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello nel processo tributario ha il dovere di procedere al pieno riesame del merito sulle questioni devolute e di sostituire la motivazione del primo grado con una motivazione sostitutiva e completa; non può limitarsi a un controllo meramente formale della decisione di primo grado.
  • La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) è un mezzo istruttorio e di ausilio al giudice: non costituisce di per sé documentazione che legittimi l'introduzione di nuove domande o eccezioni (art. 24 d.lgs. 546/1992) e non può sostituire l'onere di allegazione e prova delle parti sui fatti principali.
  • L'appello tributario è devolutivo: se il giudice d'appello ritiene infondato un avviso per vizi sostanziali è comunque tenuto a esaminare e decidere sul merito della pretesa dell'Ufficio entro i limiti delle domande delle parti; la mancata analisi del merito può giustificare la cassazione.
  • La qualificazione giuridica di somme (es. caparra vs acconto) richiede motivazione chiara e puntuale e la produzione dei mezzi probatori pertinenti (es. contratti, documentazione): decisioni prive di tale motivazione possono essere ritenute manifestamente insufficienti.
  • In sede di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: per dedurre fatti rilevanti (es. perdite pregresse) occorre riprodurre i provvedimenti o gli atti che ne attestano l'esistenza, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.

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