Cassazione Civile, Sentenza n. 12047/2021 del 06/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le società ricorrenti chiedevano la cassazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto notarile di scissione del 14.7.2004 che aveva trasferito la maggior parte degli immobili della Benedetto Versaci S.p.a. alle società INCO e GEIM. Gli specifici motivi: (i) illegittimità dell'azione revocatoria perché il credito degli eredi era ancora sub iudice (o sarebbe stato soddisfatto dal Comune o comunque oggetto di lodo), (ii) incompatibilità tra la revocatoria ordinaria e i rimedi "endosocietari" previsti per la scissione (art. 2503 e ss.) nonché assenza della natura dispositiva dell'atto di scissione, (iii) omissione o carenza di motivazione sul requisito dell'eventus damni e sul consilium fraudis; le socie difendevano inoltre la preclusione di nuove eccezioni non sollevate in primo grado
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale: ha confermato il principio di diritto secondo cui l'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è esperibile anche nei confronti di un atto di scissione societaria e ha dato continuità all'orientamento (e alla pronuncia Cass. n. 31654/2019) richiamando inoltre la sentenza della Corte di giustizia UE (C-394/18) che interpreta le direttive comunitarie in senso non ostativo alla revocatoria. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi nuovi non trattati in appello (es. presunto pagamento da parte del Comune, lodo di manleva) e ha ritenuto corretta la valutazione dell'eventus damni operata dalla Corte territoriale. Quanto alla domanda di risarcimento danni proposta dagli eredi (ricorso incidentale), la Cassazione ha ritenuto che la motivazione del rigetto operata dalla Corte d'appello fosse al di sotto del minimo necessario: la Corte d'appello si era limitata ad affermare la gratuità dell'atto e la non necessità del consilium fraudis, omettendo però il necessario e complesso accertamento dei presupposti per il risarcimento (requisiti dell'atto revocabile, atti successivi del terzo, illiceità autonoma o consilium fraudis, eventus damni). Sulla base di tali carenze motivazionali la Cassazione ha annullato la parte di decisione che rigettava la domanda risarcitoria (o comunque ha disposto che tale questione vada riesaminata con adeguata motivazione dalla Corte territoriale).
Norme richiamate
la condizione essenziale della tutela del creditore prevista dall'art. 2901 cod. civ. è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione
La Corte ha affermato che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è ammissibile anche contro gli atti di scissione societaria; la nozione di credito è estesa e comprende il credito litigioso o eventuale; per la tutela ai sensi dell'art. 2901 è sufficiente l'eventus damni (anche come rischio di pregiudizio)
La previsione dell'opposizione dei creditori alla scissione non esclude, di per sé, l'esperibilità dell'azione revocatoria; il rimedio endosocietario ha funzione preventiva ma non sostituisce automaticamente la revocatoria
La norma che disciplina l'iscrizione e gli effetti pubblicitari della scissione (e la stabilità degli effetti) non impedisce l'azione ex art. 2901, in quanto quest'ultima produce inefficacia relativa opponibile solo al creditore pregiudicato
La regola che mira ad evitare la demolizione dell'operazione di trasformazione societaria è compatibile con l'azione revocatoria, la quale non determina la nullità dell'atto ma la sua inefficacia relativa
La responsabilità solidale delle società beneficiarie è un rimedio a disposizione del creditore della scissa ma non esclude che questi possa altresì agire per ottenere l'inefficacia del trasferimento con l'azione revocatoria; i due rimedi possono coesistere
Questioni e eccezioni non sollevate in primo grado sono precluse in appello; la Corte ha dichiarato inammissibili come nuove alcune eccezioni sollevate solo in sede di legittimità
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per qualificare la natura delle censure proposte in sede di legittimità
Direttiva CEE 82/891 (art. 12 e 19) e Direttiva 78/855
La Corte di giustizia UE (C-394/18) ha chiarito che le direttive prevedono un "sistema minimo" di tutela dei creditori e non escludono l'esperibilità, nel diritto nazionale, di rimedi aggiuntivi quali la revocatoria; la nozione di nullità prevista dalla direttiva deve essere interpretata funzionalmente e non contrasta con l'inefficacia relativa prodotta dalla revocatoria
pronuncia Corte di giustizia UE C-394/18
Conferma che il diritto dell'UE non impedisce che il diritto nazionale preveda l'azione revocatoria a tutela dei creditori della società scissa, e che il sistema previsto dalla direttiva è un livello minimo di protezione
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. è esperibile anche contro atti di scissione societaria: i rimedi "endosocietari" (opposizione ex art. 2503 e responsabilità delle beneficiarie) non escludono automaticamente la revocatoria.
- Per poter agire in revocatoria non è necessario che il credito sia definitivamente accertato: anche il credito litigioso o eventuale può legittimare l'azione, purché sussista l'eventus damni (anche come rischio concreto di pregiudizio).
- L'opposizione tempestiva alla scissione (entro i termini e con le forme previste) resta uno strumento preventivo importante: la mancata opposizione incide sulla stabilità dell'operazione e sui rimedi possibili, ma non elimina di per sé la possibilità di revocatoria quando ne sussistano i presupposti.
- In sede di cassazione non sono ammissibili censure fondate su fatti o eccezioni non dedotti nei gradi di merito; chi propone tali questioni deve dimostrare la loro deduzione in precedenza evitando la novità processuale.
- Nelle domande di risarcimento conseguenti alla revocatoria il creditore deve fornire una prova articolata: a) che l'atto sia suscettibile di revoca; b) che siano intervenuti atti successivi del terzo che hanno eluso la garanzia patrimoniale; c) l'esistenza di un comportamento illecito del terzo o del consilium fraudis; d) l'eventus damni. La semplice qualificazione dell'atto come gratuito e la sola scientia damni possono non essere sufficienti per negare o confermare il risarcimento senza un accertamento compiuto e motivato.
- Cambiamenti normativi o atti di terzi (es. pagamenti da enti pubblici, lodi) possono incidere sulle posizioni processuali ma devono essere tempestivamente dedotti e provati nei gradi di merito; non sono generalmente ammissibili come novità in cassazione se non mostrato il relativo dedotto in precedenza.
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