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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16517/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa di Scamolla ha impugnato la conferma della condanna per ricettazione deducendo violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'estinzione del reato per prescrizione. Con memoria ai sensi dell'art. 23‑bis d.l. 137/2020 l'imputato aveva chiesto la declaratoria di prescrizione, sostenendo l'assenza di prove certe sulla data di acquisto del mezzo e producendo una fattura datata 15/11/2007 che farebbe collocare l'acquisto in epoca prossima all'appropriazione indebita del 2007 (reato presupposto). La difesa ha quindi dedotto che, non essendovi prova certa sulla data di consumazione della ricettazione (reato istantaneo), dovesse trovare applicazione il principio "favor rei" e la conseguente estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: la Corte d'appello aveva omesso di affrontare la questione della prescrizione sollevata con la memoria ex art. 23‑bis. Richiamando la giurisprudenza, la Cassazione ha affermato che l'onere di provare la data di consumazione del reato grava sull'accusa e che, in mancanza di prova certa, deve applicarsi il principio "favor rei". Essendo la ricettazione reato istantaneo e data la fattura esibita (15/11/2007) collegabile temporalmente all'appropriazione indebita del 2007, la consumazione della ricettazione va fissata almeno in quella epoca o nella più prossima alla predetta appropriazione; tenute presenti le sospensioni già conteggiate, il reato risultava però estinto per prescrizione alla data anteriore al giudizio di appello (30/11/2019). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Tuttavia la Cassazione ha rigettato il ricorso quanto agli effetti civili: ai sensi dell'art. 578 c.p.p. ha ritenuto provata l'illiceità del fatto e ha confermato le statuizioni civili, condannando l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis

    Norma utilizzata per la presentazione in sede di impugnazione di memorie scritte: la Corte rileva che la questione della prescrizione sollevata con la memoria ex art. 23-bis doveva essere esaminata dal giudice d'appello.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Richiamata quale riferimento procedurale per l'esame del ricorso nelle forme previste dal citato articolo.

  • codice di procedura penale, art. 578

    Applicato per stabilire che, nonostante l'annullamento della sentenza penale per prescrizione, le statuizioni civili possono essere confermate se il contenuto delle decisioni di merito dimostra senza dubbi l'illiceità del fatto e la responsabilità civile.

Massime di principio

  • L'onere di provare la data di consumazione del reato grava sull'accusa: in assenza di prova certa sulla data, per il principio "favor rei" va dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione.
  • La ricettazione è reato istantaneo: la consumazione si identifica nel momento dell'acquisto o della ricezione del bene; se la data non è certa va presumibilmente collocata vicina alla commissione del reato presupposto.
  • Se l'imputato produce documenti (es. fatture) che collocano l'acquisto in epoca tale da far decorrere la prescrizione, il giudice deve valutare questi elementi e motivare specificamente; l'omessa valutazione è motivo di annullamento per cassazione.
  • Anche quando il reato penale risulti estinto per prescrizione, le conseguenze civili (azioni risarcitorie, condanna alle spese civili) possono essere confermate se dalle decisioni di merito emerge con chiarezza l'illiceità del fatto, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.
  • L'utilizzo delle memorie ex art. 23‑bis d.l. 137/2020 costituisce strumento efficace per sollevare questioni di prescrizione in sede di impugnazione, purché il giudice d'appello le esamini e le motivi.

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