Sentenza n. 194/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento della Ripartizione Sviluppo economico della Provincia di Bolzano dd. 26.8.2024, con cui è stato comunicato il rigetto della domanda di autorizzazione all’apertura della cava di ghiaia “Forch Sossai” situata nel Comune di Varna; - del richiamato parere negativo dd. 20.8.2024 della Conferenza di servizi in materia ambientale della Provincia di Bolzano; - per quanto occorre debba, della precedente nota dd. 31.5.2024 della Provincia di Bolzano - Ufficio Industria e cave, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di autorizzazione all’apertura della cava di ghiaia “Forch Sossai” situata nel Comune di Varna, ai sensi dell’art.11-bis della L.P. n.17/1993; - per quanto occorre debba, del richiamato parere negativo interno dd. 30.5.2024 della Conferenza di servizi in materia ambientale della Provincia di Bolzano; - di ogni ulteriore atto presupposto, antecedente, infraprocedimentale, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di autorizzazione all’apertura della cava di ghiaia “Forch Sossai” nel Comune di Varna, con i pareri negativi della Conferenza di servizi e la comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 26 agosto 2024, i pareri negativi della Conferenza di servizi in materia ambientale e la comunicazione dei motivi ostativi, deducendo l’erroneità delle valutazioni scientifiche poste a fondamento del diniego e la contraddittorietà delle determinazioni provinciali rispetto al precedente decreto di esproprio n. 12653/2024. Nel corso del giudizio, dopo che era stata disposta una verificazione tecnica sulle caratteristiche del bosco interessato dal progetto e sul suo valore come habitat, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha depositato una dichiarazione di rinuncia.
La decisione
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito. Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dal ricorrente all’udienza del 14 ottobre 2026, cui la Provincia ha aderito, osservando che, in forza del principio dispositivo, la parte può disporre dell’azione sino alla decisione e che il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse a proseguire. La rinuncia depositata il 30 settembre 2026 non è stata invece ritenuta rituale: mancava la procura speciale richiesta dall’art. 84, comma 1, c.p.a. e l’atto non era stato notificato al Comune di Varna, parte non costituita, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, anche la rinuncia irrituale, unitamente alla dichiarazione resa in udienza, è stata considerata elemento univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Spese del giudizio compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese di verificazione, cui la verificatrice aveva rinunciato.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso depositata in data 30 settembre 2026 difetta in ogni caso dei crismi previsti dall’art. 84 c.p.a., non avendo il difensore del ricorrente documentato il possesso dell’apposita procura speciale all’uopo richiesta dall’art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia al ricorso richiede una procura speciale conferita espressamente per tale atto; la procura ad litem rilasciata per la proposizione del ricorso non è sufficiente.
La previsione dell’art. 84, comma 3, c.p.a., per cui l’atto di rinuncia deve essere notificato alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza, trova infatti applicazione anche nei rapporti con le controparti non costituite in giudizio, affinché le stesse siano poste a conoscenza della vicenda definitoria del giudizio (nel quale le medesime, in mancanza di un termine perentorio per la costituzione in giudizio, potrebbero costituirsi anche successivamente – cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 luglio 2012, n. 25 e sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2702).
L’onere di notificare la rinuncia almeno dieci giorni prima dell’udienza riguarda anche le controparti non costituite, affinché possano conoscere la definizione del giudizio e valutare se costituirsi.
Nondimeno, per completezza si evidenzia come anche da detta “rinuncia irrituale” sia in ogni caso possibile desumere, come da giurisprudenza consolidata, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 4, c.p.a., a tenore del quale: “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.
Anche una rinuncia priva delle formalità prescritte può costituire, insieme agli altri comportamenti o atti univoci sopravvenuti, argomento per accertare la carenza d’interesse e dichiarare improcedibile il ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Collegio non può che prendere a sua volta atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina la presa d’atto giudiziale e la pronuncia di improcedibilità, poiché il giudice non può proseguire d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, sino a quando la causa non è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio; il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità, non potendo proseguire d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La rinuncia al ricorso richiede una procura speciale espressamente conferita per tale atto; la procura ad litem rilasciata per la proposizione del ricorso non è equipollente.
- L’atto di rinuncia deve essere notificato almeno dieci giorni prima dell’udienza anche alle controparti non costituite, affinché possano conoscerlo e valutare l’eventuale costituzione.
- La rinuncia irrituale, pur non producendo gli effetti propri della rinuncia formalmente valida, può essere valutata insieme ad altri atti o comportamenti univoci sopravvenuti come prova della carenza d’interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
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