Cassazione Civile, Ordinanza n. 36089/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Una società è stata dichiarata fallita dal Tribunale su richiesta del pubblico ministero; la Corte d’appello ha respinto il reclamo proposto dalla società contro tale pronuncia. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 5, 6 e 7 l. fall. per avere la Corte territoriale considerato sufficiente la richiesta del pubblico ministero, assumendo invece che tale richiesta fosse priva di adeguata motivazione e non assimilabile a quella di un creditore; (2) violazione dell’art. 5 l. fall. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente lo stato di insolvenza senza considerare che l’inadempimento rilevante deve essere espressione di impotenza patrimoniale non transitoria e irreversibile, mentre la posizione debitoria fiscale non sarebbe stata provata con le cartelle esattoriali ed era comunque suscettibile di rottamazione; (3) violazione dell’art. 1 l. fall. per avere ritenuto inattendibili i dati dimensionali emergenti dai bilanci prodotti solo nel corso dell’istruttoria prefallimentare, utilizzati per contestare la fallibilità della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque manifestamente infondato, perché ai fini della legittimità della dichiarazione di fallimento è sufficiente che il pubblico ministero formuli la richiesta, senza che sia necessario equipararlo a un creditore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito: la Corte territoriale aveva accertato in fatto che l’indebitamento, superiore a 445.000 euro, era risalente e strutturale, quindi sintomatico di insolvenza definitiva. Il terzo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile perché mirava a contestare una valutazione di fatto sull’inattendibilità dei bilanci, che non erano stati tempestivamente e ritualmente approvati e depositati, e che da soli non bastavano a dimostrare l’insussistenza dei requisiti di fallibilità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamati per censurare la legittimazione e i presupposti della richiesta di fallimento; la Corte ribadisce che, ai fini della dichiarazione di fallimento, conta che il pubblico ministero formuli la richiesta e consenta al tribunale di svolgere gli accertamenti anche d’ufficio.
la richiesta del pubblico ministero legittima il tribunale ad assumere gli opportuni accertamenti anche d’ufficio.
lo stato di insolvenza è stato ritenuto correttamente accertato in fatto come situazione di impotenza patrimoniale definitiva e non transitoria.
la Corte ha reputato corretta la valutazione di inattendibilità dei bilanci prodotti per dimostrare la non fallibilità, trattandosi di apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La richiesta di fallimento proveniente dal pubblico ministero è idonea a legittimare l’iniziativa concorsuale, senza che sia necessario assimilarla, quanto a contenuto e natura, al ricorso di un creditore.
- La valutazione dello stato di insolvenza appartiene al giudice di merito e, se sorretta da motivazione plausibile, non è censurabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto; rileva l’accertamento di un’inadempienza sintomatica di impotenza patrimoniale strutturale e non solo temporanea.
- La prova della insussistenza dei requisiti di fallibilità deve essere concreta e attendibile; bilanci tardivamente formati o depositati, se non corroborati da ulteriori elementi, possono essere ritenuti inidonei a superare l’accertamento di fallibilità compiuto dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie e degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.
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