Cassazione Penale, Sentenza n. 6996/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di euro 41.800, sequestrata durante una perquisizione presso un bar di cui il ricorrente era rappresentante legale. Il ricorrente censurava la decisione per incompetenza funzionale della Corte territoriale, sostenendo che la somma fosse stata sottoposta a sequestro probatorio (non preventivo) e che, pertanto, la competenza a decidere sulla restituzione spettasse al giudice per le indagini preliminari che aveva disposto l'archiviazione a suo carico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Pur rilevando che la somma era effettivamente sottoposta a sequestro probatorio e non a sequestro preventivo, i giudici hanno ritenuto che il ricorrente avesse già attivato il G.i.p. (giudice dell'esecuzione) per la restituzione e, successivamente, si fosse rivolto al giudice della cognizione nel processo a carico del padre; quindi mancava l'interesse a ottenere in Cassazione una declaratoria di incompetenza funzionale. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, i precedenti provvedimenti avevano ritenuto che la somma potesse astrattamente essere provento dei reati contestati al padre. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Articolo richiamato con riferimento alla competenza funzionale tra giudici (eccezione di incompetenza funzionale); la difesa invocava tale norma per sostenere che la Corte di appello fosse incompetente a decidere sulla restituzione
art. 178 lett. a) cod. proc. pen.
Citato nella prospettazione di vizio processuale indicato nel ricorso (riguarda le norme sull'impugnazione e le relative formalità), senza che la Corte abbia ritenuto ciò idoneo a superare l'inammissibilità per carenza di interesse
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali invocate, posto a supporto delle censure sulla procedura di impugnazione; la Corte ne rileva l'uso nella ricostruzione dei vizi dedotti ma non rileva interesse sufficiente per cassare
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sul procedimento relativo al sequestro preventivo/alla restituzione; la Corte osserva che la difesa ha attivato irritualmente la procedura prevista da questo articolo (riferita al sequestro preventivo) mentre la somma era sottoposta a sequestro probatorio
art. 263, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'incompetenza funzionale tra giudici e alla giurisprudenza sulla materia; la Corte rileva che, anche valorizzando tale norma, manca comunque l'interesse del ricorrente
Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria (ammenda) per l'impugnazione inammissibile
Massime di principio
- Distinguere sempre se il sequestro è probatorio o preventivo: la competenza e la procedura per la restituzione variano in relazione alla qualificazione del sequestro.
- Se il terzo interessato ottiene archiviazione nei suoi confronti, la richiesta di restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio può essere proposta al giudice che procede; l'eventuale rigetto può essere impugnato fino alla Cassazione.
- La qualificazione errata del tipo di sequestro non elimina l'esigenza del 'interesse' a ottenere una declaratoria di incompetenza: se la parte si è già rivolta al giudice competente, rischia l'inammissibilità per carenza di interesse.
- Prima di adire diversi gradi di giudizio, è opportuno rivolgersi al giudice dell'esecuzione (G.i.p.) quando la restituzione riguarda beni sottoposti a sequestro probatorio o provvedimenti collegati all'esecuzione.
- Ricorsi privi di interesse o manifestamente mal diretti possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare dunque il profilo di interesse e la correttezza del rimedio impugnatorio prima di procedere.
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