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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04380/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà presentata dal condannato. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Dal testo risulta che i motivi si limitavano a non condividere la valutazione del giudice di merito sulla reiterazione di condotte devianti e riproponevano questioni già esaminate e ritenute infondate, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata e senza indicare gli elementi posti a base delle censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo del requisito della specificità dei motivi richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: le doglianze erano generiche, non correlate alla motivazione del provvedimento impugnato e in parte meramente reiterative di deduzioni già disattese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità, per genericità o per difetto di correlazione con la motivazione impugnata, determina l'inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    L'aspecificità dei motivi conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se vi sono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere condannato al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Il richiamo è utilizzato per fondare la valutazione dei profili di colpa rilevanti ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la specificità dei motivi è requisito di ammissibilità: non basta contestare in modo apodittico la decisione, occorre individuare puntualmente i capi o punti censurati e gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono le doglianze.
  • Un motivo è aspecifico non solo quando è generico o indeterminato, ma anche quando non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ignorandone le argomentazioni essenziali.
  • La mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confutazione delle ragioni del rigetto, non soddisfa il requisito di specificità e comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve porre a carico del ricorrente le spese processuali e può disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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