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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11625/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Modena che, in sede esecutiva, aveva revocato la sospensione condizionale della pena già concessa con sentenza del 14 settembre 2017, irrevocabile il 28 gennaio 2018. La revoca era stata disposta perché, entro il quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio, il medesimo soggetto aveva riportato un'ulteriore condanna con sentenza del 24 maggio 2018, irrevocabile il 30 ottobre 2018, per un delitto commesso fino a ottobre 2015, dunque anteriore alla data rilevante ai fini della valutazione. Il ricorso sosteneva, richiamando una decisione della Prima Sezione del 2024, che il beneficio non potesse essere revocato perché, al momento della richiesta del pubblico ministero, era già decorso il quinquennio dai fatti oggetto del nuovo giudizio; in sostanza si invocava l'idea che il beneficio si fosse ormai consolidato e che fosse quindi preclusa la revoca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il precedente invocato dal ricorrente non fosse pertinente, perché riferito alla diversa ipotesi di revoca prevista dall'art. 168, comma 3, c.p., mentre nel caso concreto la revoca era stata disposta per l'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., che riguarda un fatto sopravvenuto impeditivo dell'effetto estintivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 1, n. 2, c.p.

    richiamato nel testo come base della revoca della sospensione condizionale in relazione alla sopravvenienza di una nuova condanna nel quinquennio rilevante

  • art. 168, primo comma, n. 2, c.p.

    norma ritenuta applicabile al caso concreto; prevede una revoca fondata su un fatto sopravvenuto che impedisce l'effetto estintivo

  • art. 168, comma 3, c.p.

    richiamato solo per distinguere la diversa ipotesi di revoca non pertinente al caso deciso

  • art. 164, comma 4, c.p.

    citato nel precedente giurisprudenziale evocato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie in esame

  • art. 167 c.p.

    richiamato per il principio per cui l'effetto estintivo del reato si produce per legge al ricorrere delle condizioni previste

  • art. 192 c.p.p.

    non citato

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione

Massime di principio

  • Quando la revoca della sospensione condizionale è fondata su una nuova condanna intervenuta nel periodo legalmente rilevante, il momento decisivo ai fini della verifica della causa ostativa coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nuova condanna o che ha concesso il beneficio, secondo il meccanismo applicabile nel caso concreto.
  • La diversa disciplina della revoca prevista per il vizio genetico del beneficio e quella della revoca per sopravvenienze ostative non sono sovrapponibili: i principi elaborati per l'ipotesi di revoca ex art. 168, comma 3, c.p. non si estendono automaticamente alla revoca di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, c.p.
  • L'intervenuta maturazione delle condizioni per l'estinzione del reato può precludere la revoca solo nelle ipotesi in cui la revoca stessa sia strutturalmente incompatibile con l'effetto estintivo già consolidato; ciò non vale quando la legge collega espressamente la revoca a un fatto sopravvenuto impeditivo dell'estinzione.
  • Nel giudizio di legittimità, il richiamo a un precedente giurisprudenziale è irrilevante se il precedente riguarda una fattispecie normativa diversa da quella oggetto del provvedimento impugnato.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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