Cassazione Civile, Ordinanza n. 15329/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato, iscritto alla gestione separata, che aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia e, solo dopo alcuni anni, aveva chiesto la liquidazione del trattamento, chiedendo di cumulare anche contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti e con applicazione della clausola di salvaguardia richiamata in sentenza. L'INPS ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 3 del d.m. 282/1996, sostenendo che, quando l'assicurato opta per il computo nella gestione separata dei contributi versati in altra gestione, la pensione decorre non già dalla maturazione dell'età pensionabile, ma dalla data della domanda di opzione/pensione, perché solo da quel momento si forma il montante contributivo utile alla liquidazione dell'unica pensione a carico della gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, in caso di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata con computo dei contributi versati nell'AGO, la decorrenza del trattamento non coincide con il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma con la data di presentazione della domanda con cui l'assicurato si avvale della facoltà di opzione/computo. Poiché la sentenza impugnata si è discostata da tale principio, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente all'assicurato iscritto alla gestione separata di far valere anche i contributi accreditati nell'AGO ai fini della liquidazione di un'unica pensione a carico della gestione separata; la decorrenza del trattamento, quando si esercita tale facoltà, coincide con la domanda di opzione/pensione.
richiamato per individuare la gestione separata e il relativo regime pensionistico.
richiamato nel contesto della disciplina della gestione separata e del computo contributivo.
richiamato dalla sentenza d'appello quale clausola di salvaguardia, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione ai fini della decorrenza.
art. 24, comma 3, d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011
richiamato dalla sentenza d'appello nel quadro della disciplina del pensionamento e delle salvaguardie.
art. 6 l. 155/1981
richiamato insieme al d.m. 282/1996 quale base normativa del principio per cui la contribuzione utile alla liquidazione si computa solo dal momento della domanda di opzione.
Massime di principio
- Quando l'assicurato chiede il computo nella gestione separata di contributi versati in altra gestione per ottenere un'unica pensione, la decorrenza del trattamento non può essere ancorata al solo raggiungimento dell'età pensionabile, ma alla data in cui viene esercitata la facoltà di computo/domanda di pensione.
- Il montante contributivo rilevante ai fini della liquidazione della pensione si forma solo con la domanda dell'interessato che attiva il meccanismo di computo tra gestioni; prima di tale momento non può dirsi perfezionato il presupposto per la decorrenza del trattamento a carico della gestione separata.
- In presenza di una disciplina speciale sulla decorrenza della pensione collegata all'esercizio di un'opzione contributiva, il giudice di merito non può anticipare la decorrenza al momento della maturazione astratta dei requisiti se tale opzione è stata esercitata solo successivamente.
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