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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15916/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto con termovalorizzatore, rispetto al quale la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando la determinazione della rendita catastale operata sulla base di consulenza tecnica d’ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva un solo motivo, formalmente inquadrato come nullità della sentenza per carenza di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.: sosteneva che la decisione di merito fosse una motivazione meramente apparente perché limitata a un’adesione alla CTU, senza consentire di comprendere l’iter logico seguito dal giudice. La società resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e, in subordine, la sua infondatezza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla contribuente, richiamando un’interpretazione non formalistica del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Nel merito, ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente: la CTR aveva infatti dato conto del proprio convincimento, esponendo che il valore attribuito dall’Agenzia risultava sopravvalutato rispetto al valore effettivo e richiamando le conclusioni del CTU, che aveva determinato la rendita catastale anche mediante comparazione con immobili simili. La Corte ha inoltre rilevato che le critiche dell’Agenzia alla CTU erano state esaminate dal consulente e che, in ogni caso, il ricorso non indicava specificamente quali elementi probatori o controdeduzioni fossero stati trascurati, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato per il regime di prenotazione a debito proprio dell’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per carenza di motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza non va inteso in senso eccessivamente formalistico; è sufficiente che il ricorso indichi puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro presenza nel giudizio di merito.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Impone, nel processo tributario, l’obbligo di indicare concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. come parametro del dovere di motivazione del giudice.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica alle amministrazioni dello Stato ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • artt. 10 e 11 del d.lgs. 546/1992

    Richiamati nel quadro della legittimazione processuale degli uffici dell’Agenzia delle Entrate nei giudizi tributari.

  • art. 57 del d.lgs. 300/1999

    Citate per descrivere il trasferimento dei poteri in materia fiscale all’Agenzia delle Entrate.

  • art. 72 del d.lgs. 300/1999

    L’Agenzia può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei singoli procedimenti.

  • artt. 2203 e 2204 c.c.

    Richiamati in via analogica per descrivere la capacità di stare in giudizio degli uffici periferici dell’Agenzia.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo se manca del tutto o si riduce a formule stereotipate; non basta che il giudice aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, purché renda percepibile il percorso argomentativo seguito.
  • Nel processo tributario, il ricorso per cassazione che censura la CTU deve indicare specificamente quali risultanze siano state trascurate, quali controdeduzioni siano state ignorate o quali mezzi di prova contrari non siano stati ammessi; in mancanza, la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va applicato in modo non formalistico: è sufficiente che gli atti rilevanti siano puntualmente richiamati e la loro presenza nel fascicolo sia specificamente segnalata.
  • Quando la sentenza di merito richiama e fa proprie le conclusioni del CTU dopo aver considerato le contestazioni della parte, la motivazione non è apparente se dal testo emerge il ragionamento decisorio essenziale.
  • Le amministrazioni statali difese dall’Avvocatura dello Stato, se ammesse alla prenotazione a debito, non sono soggette al raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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