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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26419/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La vicenda riguarda due chioschi siti in Pompei, sottoposti a sequestro preventivo "impeditivo" in relazione al reato di invasione di terreno demaniale. In esecuzione del sequestro, il pubblico ministero aveva emesso un ordine di sgombero da persone e cose presenti nei chioschi nei confronti della società che ne aveva la disponibilità. La società aveva chiesto al G.i.p., in funzione di giudice dell'esecuzione, la revoca di tale ordine, deducendo che lo sgombero non fosse indispensabile e che il giudice non avesse operato un corretto bilanciamento degli interessi, violando gli artt. 2 e 3 Cost., l'art. 8 CEDU e il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Il G.i.p. aveva rigettato la richiesta ritenendo lo sgombero una modalità di esecuzione del sequestro proporzionata e necessaria. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, formalmente ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., denunciando violazione di legge per mancata applicazione del principio di proporzionalità e non indispensabilità dello sgombero.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito della doglianza sulla proporzionalità dello sgombero. Ha rilevato che il provvedimento impugnato, emesso dal G.i.p. quale giudice dell'esecuzione e concernente "cose sequestrate", rientra nell'ambito dell'art. 676, comma 1, c.p.p., con conseguente applicazione della disciplina dell'art. 667, comma 4, secondo periodo, c.p.p. Pertanto il rimedio corretto non era il ricorso per cassazione, ma l'opposizione avverso il provvedimento de plano. Il ricorso, essendo tempestivo e munito dei requisiti, è stato quindi riqualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata per la fase di opposizione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    viene richiamato solo come base formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 2 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sul mancato bilanciamento degli interessi

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sul mancato bilanciamento degli interessi

  • art. 8 CEDU

    invocato dalla ricorrente per affermare la necessità di applicare il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza europea

  • art. 667, comma 4, secondo periodo, c.p.p.

    il provvedimento del giudice dell'esecuzione su cose sequestrate, se adottato de plano, va impugnato con opposizione e non con ricorso per cassazione

  • art. 676, comma 1, c.p.p.

    rinvia alla disciplina dell'art. 667, comma 4, c.p.p. per i provvedimenti relativi alle cose sequestrate

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    il principio di conversione dell'impugnazione erroneamente proposta è espressione del generale principio di conservazione degli atti giuridici ed è richiamabile anche per rimedi lato sensu impugnatori

Massime di principio

  • Il provvedimento del giudice dell'esecuzione che incide su cose sequestrate, quando sia stato emesso de plano, non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma deve essere impugnato con opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., richiamato dall'art. 676, comma 1, c.p.p.
  • Quando il rimedio è stato erroneamente proposto come ricorso per cassazione ma è tempestivo e presenta i requisiti minimi dell'opposizione, la Corte deve riqualificarlo come opposizione, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e della conversione dell'impugnazione erroneamente proposta.
  • La conversione del gravame opera anche per rimedi in senso lato, non solo per le impugnazioni strettamente intese, quando l'atto consenta comunque di attivare il corretto contraddittorio davanti al giudice competente.
  • In materia di esecuzione del sequestro, la verifica sulla proporzionalità o indispensabilità della misura rispetto alle esigenze cautelari può rilevare nel merito del rimedio corretto, ma non incide sulla qualificazione del mezzo di impugnazione esperito contro il provvedimento de plano.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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