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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10193/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, ritenendole regolari ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due soggetti esecutati avevano proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa originariamente nei loro confronti da un istituto di credito. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione. I soccombenti avevano quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, articolandolo in tre motivi. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e dal difensore; la società resistente ha accettato la rinuncia con atto del difensore munito dei necessari poteri.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    indica il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso della procedura esecutiva.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso e la sua accettazione sono state ritenute regolari ai sensi di tale disposizione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    consente di non provvedere sulle spese in caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore e tempestivamente accettata dalla controparte munita dei relativi poteri, comporta l'estinzione del processo.
  • L'estinzione per rinuncia impedisce la decisione sui motivi di ricorso e determina la chiusura del giudizio di legittimità senza esame del merito.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può non provvedere sulle spese se ricorrono le condizioni previste dalla norma richiamata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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