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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00215/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tornese ha chiesto, in sede esecutiva, l'applicazione della legge più favorevole tra quelle succedutesi tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000 (in particolare la legge n. 479/1999, la cosiddetta "legge Carotti") per ottenere l'accesso al rito abbreviato nonostante fosse stato condannato all'ergastolo, con conseguente conversione della pena in trenta anni. Sosteneva di aver proposto la richiesta in più fasi processuali (udienza preliminare 24/02/1994; nel giudizio di appello; e davanti alla Corte di cassazione il 25/02/2000 dopo l'entrata in vigore della legge n. 479/1999). Contestava inoltre la legittimità dell'applicazione dell'art. 4-ter d.l. 82/2000 (entrato in vigore il 09/04/2000), ritenendolo di natura sostanziale e quindi non applicabile retroattivamente e denunciando carenza di motivazione del provvedimento esecutivo che non ha esaminato pronunce di merito favorevoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perèmeramente reiterativo e manifestamente infondato. Ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui: la norma che ha ampliato la possibilità di accedere al rito abbreviato (legge n. 479/1999) ha natura prevalentemente processuale nei suoi presupposti di accesso (mentre sottolinea come sia sostanziale la disciplina che determina la riduzione della pena); l'applicazione della lex mitior ai presupposti processuali è regolata dal principio tempus regit actum; il diritto alla conversione della pena in esecuzione richiede che l'imputato sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato in una fase di merito (condizione non verificatasi per Tornese). Inoltre la Corte ha ritenuto applicabile la preclusione per domande reiterative ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 479/1999 ("legge Carotti")

    reintrodusse l'ammissibilità di procedere con il rito abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo

    La Corte ha ritenuto che i presupposti di accesso al rito hanno natura processuale: solo la parte della disciplina che determina la riduzione della pena è sostanziale; quindi l'ampliamento dell'accesso è soggetto al principio tempus regit actum e non comporta necessariamente retroattività favorevole in assenza di effettiva ammissione al rito.

  • art. 4-ter d.l. n. 82/2000

    Attribuita natura processuale: regola la proponibilità dell'istanza nelle diverse fasi processuali (ad es. nega la proponibilità davanti alla Corte di cassazione) e non assume efficacia di legge sostanziale tale da produrre effetti retroattivi favorevoli nei confronti del ricorrente.

  • art. 442 c.p.p.

    La disposizione che prevede la diminuzione di pena per il rito abbreviato incide sul quantum della pena e perciò la parte relativa alla riduzione ha natura sostanziale; ma i presupposti per l'applicazione del rito restano processuali.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Consente la rilevazione della preclusione per domande reiterative in sede esecutiva: istanze meramente ripetitive di richieste già esaminate possono determinare l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte EDU, sentenza Scoppola c/Italia

    La Corte ha indicato princìpi sul trattamento favorevole per modifiche intervenute nella disciplina penale: tuttavia la Cassazione ha distinto i casi (Scoppola vs. Morabito) e ha affermato che per ottenere la conversione è necessario che l'imputato sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato.

  • Corte EDU, caso Morabito c/Italia

    Ha escluso la violazione ove l'imputato non sia mai stato ammesso al rito abbreviato, poiché non ha maturato un'aspettativa di trattamento più favorevole.

  • Corte Cost., sentenza n. 210/2013 e ordinanza n. 235/2013

    La Corte costituzionale ha confermato che sono sostanziali solo le norme che incidono direttamente sulla pena; ha peraltro attribuito natura processuale ad alcune disposizioni transitorie (es. art. 4-ter) e ha limitato la portata delle questioni di legittimità in sede esecutiva.

  • Cassazione civile e penale, giurisprudenza consolidata (es. Sez.1 n.30355/2017, Sez.1 n.38271/2023, Sez.U n.40151/2018)

    Giustificano la conclusione che l'ampliamento dell'accesso al rito abbreviato è regolato dal principio tempus regit actum; ribadiscono che la conversione della pena in esecuzione è possibile solo se l'imputato è stato effettivamente ammesso al rito abbreviato e che le domande reiterative possono essere dichiarate inammissibili.

Massime di principio

  • La semplice presentazione di un'istanza di accesso al rito abbreviato, se non seguita da effettiva ammissione e celebrazione del rito, non genera diritto alla conversione dell'ergastolo in trenta anni in sede esecutiva.
  • I presupposti di accesso al rito abbreviato (chi può chiederlo e in quale fase) hanno natura processuale e sono regolati dal principio tempus regit actum; pertanto modifiche normative su tali presupposti non si applicano retroattivamente se non ricorrono i necessari effetti procedurali.
  • La parte della norma che determina la diminuzione della pena ha natura sostanziale, ma le norme che disciplinano l'accesso al rito sono processuali: occorre distinguere tra i due profili.
  • Le richieste esecutive che ripropongono identiche questioni già esaminate senza nuovi elementi possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione non è tenuto a uniformarsi alle decisioni di altri giudici di merito e non deve motivare il non allineamento a pronunce di merito diverse; ciò che conta è il quadro giurisprudenziale consolidato di legittimità e costituzionale.

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